Ordinanza
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Art. 9 Formazione
1 Gli impiegati federali previsti per condurre battelli dell’Amministrazione seguono una formazione civile oppure una formazione in scuole e corsi militari. 2 La formazione militare è prioritaria ed è equiparata alla formazione civile. 3 Le lezioni di guida devono essere impartite da personale specializzato e possono aver luogo, in parte, collettivamente. 4 La Confederazione può convenire con le persone da formare una partecipazione alle spese di formazione. |