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Art. 122e Principi
1 Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale vengono impiegate guardie di sicurezza. 2 Le guardie di sicurezza possono essere impiegate anche a terra in aerodromi esteri. 3 e 4 ...164 164 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
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Art. 122f Compiti e competenze
1 Salvo disposizioni contrarie del diritto estero applicabile, le guardie di sicurezza hanno in particolare i compiti e le competenze seguenti:165 - a.
- a bordo sorvegliano il comportamento dei passeggeri e impediscono atti illeciti che mettono in pericolo la sicurezza a bordo dell’aeromobile;
- b.166
- in aerodromi esteri possono:
- 1.
- perquisire i passeggeri e i bagagli a mano nonché sorvegliare i bagagli controllati e l’identificazione dei bagagli al fine di impedire l’introduzione clandestina di oggetti vietati che possono essere impiegati per mettere in pericolo l’aviazione civile,
- 2.
- segnalare individui potenzialmente pericolosi ai servizi esteri competenti,
- 3.
- fornire assistenza ai servizi esteri nello svolgimento dei loro compiti;167
- c.168
- ...
2 Fedpol169, in collaborazione con l’UFAC, redige direttive sui compiti delle guardie di sicurezza. 165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625). 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625). 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625). 168 Abrogata dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625). 169 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 122g Formazione
1 Come guardia di sicurezza può essere designata unicamente una persona che ha seguito un programma di formazione specifico e ha superato l’esame finale. 2 Fedpol: - a.
- redige il profilo dei requisiti delle guardie di sicurezza;
- b.
- definisce il programma di formazione;
- c.
- provvede al perfezionamento;
- d.
- effettua i corsi di formazione e perfezionamento corrispondenti.
3 Fedpol può fare capo a terzi, segnatamente alle imprese di trasporti aerei e alle istituzioni della polizia e dell’esercito per l’esecuzione dei corsi nonché per l’allestimento e la manutenzione dell’infrastruttura per i corsi.
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Art. 122h Impiego
1 Fedpol è competente per l’impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi. 2 Definisce la dottrina e la tattica d’impiego. 3 Determina, d’intesa con l’UFAC, il luogo, la data e il genere dell’impiego in base all’analisi dei rischi e delle minacce. 4 Informa le imprese di trasporti aerei interessate e le incarica tempestivamente di effettuare la prenotazione dei relativi posti a sedere.
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Art. 122i Equipaggiamento delle guardie di sicurezza
1 Fedpol provvede, in collaborazione con le imprese di trasporti aerei, all’equipaggiamento necessario per le guardie di sicurezza. 2 Per equipaggiamento s’intende in particolare le uniformi, le armi e i mezzi ausiliari.
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Art. 122j Assoggettamento
1 Durante la formazione e l’impiego le guardie di sicurezza rimangono assoggettate alle prescrizioni di servizio e disciplinari del loro datore di lavoro. 2 Nell’adempiere i loro compiti sottostanno al potere d’impartire istruzioni di fedpol. 3 A bordo degli aeromobili sottostanno all’autorità del comandante di bordo.
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Art. 122k Analisi dei rischi e delle minacce
Fedpol è competente per l’analisi dei rischi e delle minacce in relazione all’impiego di guardie di sicurezza.
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Art. 122kbis Dati relativi a individui potenzialmente pericolosi 170
1 Ai fini di valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale (art. 21c cpv. 1 lett. b LNA) e decidere l’impiego di guardie di sicurezza, fedpol tratta nel sistema d’informazione: - a.
- per quanto concerne il singolo individuo potenzialmente pericoloso le categorie di dati seguenti:
- 1.
- voli prenotati,
- 2.
- informazioni su pagamenti effettuati e sui mezzi di pagamento impiegati;
- b.
- altri dati su individui potenzialmente pericolosi necessari per valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale.
2 Per quanto riguarda l’identità e i dati di contatto pubblicamente accessibili di individui potenzialmente pericolosi (art. 21c cpv. 1 lett. a LNA), fedpol tratta nel sistema d’informazione i seguenti dati: - a.
- nome e cognome, compresi pseudonimi;
- b.
- data di nascita;
- c.
- luogo di nascita;
- d.
- luogo di attinenza;
- e.
- nazionalità;
- f.
- genere;
- g.
- stato civile;
- h.
- dati di contatto pubblicamente accessibili quali indirizzo postale, indirizzo elettronico, numeri telefonici;
- i.
- informazioni sui documenti di viaggio quali numero, Stato emittente, visti.
170 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
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Art. 122kter Dati relativi alle guardie di sicurezza 171
Fedpol tratta nel sistema d’informazione i seguenti dati relativi alle guardie di sicurezza che possono essere impiegate: - a.
- nome e cognome;
- b.
- data di nascita;
- c.
- luogo di nascita;
- d.
- luogo di attinenza e nazionalità;
- e.
- dati di contatto quali indirizzo postale, indirizzo elettronico, numeri telefonici;
- f.
- indirizzo in caso d’emergenza (cognome, nome, numero telefonico e rapporto tra la persona da contattare e la guardia di sicurezza);
- g.
- informazioni sui documenti di viaggio quali numero, Stato emittente e visti;
- h.
- coordinate di pagamento;
- i.
- conoscenze linguistiche;
- j.
- corsi seguiti in relazione all’attività di guardia di sicurezza e impieghi svolti.
171 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
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Art. 122l Manutenzione e custodia di armi da fuoco
1 Fedpol è competente, d’intesa con l’UFAC, per la manutenzione e la custodia delle armi delle guardie di sicurezza. 2 A tal fine, esso può fare capo alla polizia aeroportuale o ad altri organi che avrà designato in particolare per la custodia delle armi di guardie di sicurezza estere nel caso di uno scalo intermedio in Svizzera.
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Art. 122m Obblighi delle imprese di trasporti aerei
1 Le imprese di trasporti aerei posso essere tenute a partecipare: - a.
- alla formazione e al perfezionamento delle guardie di sicurezza;
- b.
- all’impiego e ai compiti amministrativi che vi sono connessi;
- c.
- all’analisi dei rischi e delle minacce.
2 È possibile affidare loro segnatamente i seguenti compiti: - a.
- tenere corsi su temi specifici alla navigazione aerea nell’ambito della formazione e del perfezionamento;
- b.
- prenotare i posti a sedere per le guardie di sicurezza conformemente alle istruzioni di fedpol;
- c.
- provvedere ai documenti aeronautici necessari per le guardie di sicurezza;
- d.
- approntare il materiale specifico per gli impieghi nell’ambito della navigazione aerea;
- e.
- trasmettere a fedpol le informazioni in materia di sicurezza importanti per l’analisi dei rischi e delle minacce.
3 L’UFAC definisce nell’autorizzazione d’esercizio gli obblighi delle imprese di trasporti aerei per quanto riguarda le guardie di sicurezza.
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Art. 122n Rimborsi 172
In relazione con l’impiego delle guardie di sicurezza l’UFAC rimborsa: - a.
- alle imprese di trasporti aerei: le spese per le prestazioni fornite in relazione con:
- 1.
- la formazione e il perfezionamento delle guardie di sicurezza,
- 2.
- la pianificazione dell’impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi,
- 3.
- l’analisi dei rischi e delle minacce,
- 4.
- l’equipaggiamento delle guardie di sicurezza;
- b.
- ai Cantoni o Comuni e alla polizia dei trasporti: i salari e i costi salariali accessori per le guardie di sicurezza durante la formazione e il perfezionamento nonché durante l’impiego;
- c.
- alle guardie di sicurezza: le spese per la formazione e il perfezionamento nonché per l’impiego;
- d.
- ai Cantoni o ai Comuni: le spese per la gestione delle armi da fuoco delle guardie di sicurezza straniere durante il loro soggiorno in Svizzera.
172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).
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Art. 122o Responsabilità della Confederazione
La responsabilità della Confederazione per i danni che una guardia di sicurezza arreca illecitamente a terzi nell’esercizio delle sue attività è retta dalla legge del 14 marzo 1958173 sulla responsabilità.
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