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Art. 6 Definizione 14
Sono considerati alianti da pendio: - a.
- tutti gli apparecchi volanti che si prestano al decollo a piedi, segnatamente i deltaplani e i parapendio, se, immediatamente dopo il decollo, sono utilizzati per l'esecuzione di voli a vela o planati;
- b.
- tutti i deltaplani e i parapendio a propulsione elettrica che si prestano al decollo a piedi o dotati di carrello se, dopo il decollo e una fase di volo successiva, possono essere utilizzati per l’esecuzione di voli a vela o planati.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2193).
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Art. 7 Licenza svizzera 15
1 I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. L’età minima è di 14 anni per effettuare voli d’istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale. 2 I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con un passeggero (voli biposto). La validità di una licenza ufficiale svizzera per voli biposto commerciali è di 3 anni. 3 I voli d’istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare del relativo permesso ufficiale d’istruttore di volo; essi possono avere luogo al di fuori di un’organizzazione di addestramento. I permessi d’istruttore di volo hanno una validità di 3 anni.16 4 Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell’UFAC, in presenza di esperti riconosciuti da quest’ultimo. Le istruzioni possono prevedere condizioni d’ammissione all’esame. Esse regolano inoltre i requisiti relativi al rinnovo delle licenze. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999). 16 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DATEC del 10 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3847).
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Art. 7a Licenza estera 17
1 Il titolare di una licenza estera può chiedere all’organo designato dall’UFAC il riconoscimento della propria licenza per lo svolgimento di voli non commerciali occasionali con alianti da pendio con o senza passeggero. 2 Il titolare di una licenza estera per l’esercizio a fini commerciali nel proprio Stato di rilascio può chiedere all’organo designato dall’UFAC il riconoscimento della propria licenza per lo svolgimento di voli d’istruzione e di voli biposto commerciali in Svizzera, a condizione che siano ammessi dai seguenti accordi: - a.
- Accordo del 21 giugno 199918 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), allegato 3;
- b.
- Convenzione del 4 gennaio 196019 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), allegato K.
3 I prestatori di servizi con licenza per lo svolgimento di un’attività commerciale in uno Stato contraente secondo l’ALC o la Convenzione AELS (istruzione o voli commerciali con alianti da pendio con passeggero) si annunciano presso l’autorità competente secondo la legge federale del 14 dicembre 201220 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
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Art. 7b Obbligo di recare con sé la licenza 21
Durante i voli con alianti da pendio i titolari devono recare con sé la licenza. 21 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).
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Art. 8 Norme di circolazione e d’esercizio
1 I decolli e gli atterraggi sono vietati sulle strade pubbliche e sulle piste di sci. 2 Gli assembramenti di persone all’aperto, gli edifici, le strade pubbliche, le piste di sci, gli impianti pubblici di trasporto, quali ferrovie, funivie e impianti di risalita, le linee elettriche o altri cavi devono essere sorvolati o evitati ad una distanza tale da garantire una sicurezza sufficiente. 3 I voli oltre i confini nazionali e doganali sono autorizzati a condizione che non venga trasportata nessuna merce; occorre recare seco i documenti necessari per valicare la frontiera. Rimane salvo il diritto estero. 4 Qualora alianti da pendio fossero utilizzati sulle acque pubbliche, sono fatti salvi la legislazione federale sulla navigazione interna e il diritto cantonale in materia. 5 Per rimorchiare alianti da pendio per mezzo di verricelli, veicoli o battelli ad un’altezza di oltre 150 m sopra il suolo occorre un’autorizzazione dell’UFAC. 6 Per il resto sono applicabili le disposizioni relative agli alianti che figurano nel regolamento (UE) n. 923/2012 e nell’ordinanza del DATEC del 20 maggio 201522 concernente le norme di circolazione per aeromobili; fanno eccezione le disposizioni che stabiliscono le quote minime di volo.23 22 RS 748.121.11 23 Nuovo testo giusta l’all. 2 dell’O del DATEC del 20 mag. 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili, in vigore dal 15 giu. 2015 (RU 2015 1643).
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Art. 9 Restrizioni di volo
1 L’utilizzazione degli alianti da pendio è proibita negli aerodromi senza zona di controllo (CTR) e negli aerodromi con CTR inattiva al di sotto di 2000 piedi sopra il punto di riferimento di aerodromo:24 - a.
- ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile adibito ad aerei;
- b.
- durante le ore dei voli militari, ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo militare adibito ad aerei;
- c.25
- ad una distanza inferiore a 2,5 km dal punto di riferimento di aerodromo di un eliporto.
2 La direzione dell’aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra. Le autorizzazioni sono rilasciate: - a.26
- negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo: dall’organo di controllo del traffico aereo, d’intesa con la direzione dell’aerodromo;
- b.
- nei restanti aerodromi: dalla direzione dell’aerodromo.27
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999). 26 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del DATEC del 13 set. 2017, in vigore dal 12 ott. 2017 (RU 2017 5067). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).
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Art. 10 Assicurazione responsabilità civile
1 La responsabilità civile verso terzi a terra dev’essere garantita dall’esercente con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi. 1bis La responsabilità civile verso i passeggeri dev’essere garantita dall’esercente di un aliante da pendio biposto con un’assicurazione responsabilità civile. Per i voli commerciali la copertura assicurativa è di almeno 5 milioni di franchi e per i restanti voli di 1 milione di franchi.28 2 Se l’esercente è domiciliato all’estero, è sufficiente, per effettuare voli in Svizzera, che egli sia coperto da un’assicurazione responsabilità civile conclusa all’estero a suo nome, a condizione che la copertura sia dello stesso ammontare e che l’assicurazione copra anche le pretese di terzi in Svizzera. 3 L’utilizzatore di un aliante da pendio deve recare seco l’attestato dell’assicurazione responsabilità civile. 28 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 10 ago. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2999).
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Art. 10a Disposizioni speciali per alianti da pendio a propulsione elettrica 29
1 Gli alianti da pendio a propulsione elettrica devono soddisfare le esigenze di navigabilità del Luftfahrtbundesamt tedesco (LBA) per velivoli ultraleggeri pilotati mediante lo spostamento del centro di gravità che si prestano al decollo a piedi o trike, nella versione del 17 marzo 200530 o in una versione precedente in vigore al momento dell’omologazione. 2 Gli alianti da pendio a propulsione elettrica possono decollare o atterrare soltanto su un aerodromo. 3 Per il decollo e l’atterraggio è necessaria l’autorizzazione della direzione dell’aerodromo. 29 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2193). 30 Le esigenze di navigabilità sono ottenibili, contro pagamento, presso il Luftfahrtbundesamt tedesco o l’editore da esso incaricato, sul sito www.lba.de > A–Z > Gesetze und Verordnungen > Nachrichten für Luftfahrer und Luftfahrthandbuch.
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