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Art. 10 Criteri d’ammissione
1 È ammesso a seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina il paziente che: - a.
- ha compiuto 18 anni;
- b.
- è gravemente dipendente dall’eroina da almeno due anni;
- c.
- ha seguito senza successo o ha interrotto almeno due tentativi di trattamento con un’altra terapia ambulatoriale o stazionaria riconosciuta; e
- d.
- presenta carenze dal profilo psichico, fisiologico o sociale.
2 Se, in casi eccezionali motivati, altre terapie non sembrano avere prospettive di successo o non sono possibili, per esempio in caso di gravi malattie fisiche o psichiche, un paziente può essere ammesso a seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina anche se non adempie le suddette condizioni.
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Art. 11 Indicazione
Il medico responsabile stabilisce l’indicazione. In precedenza deve compiere un esame completo dello stato di salute del paziente. In tale ambito tiene conto della situazione sociale.
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Art. 12 Piano terapeutico
1 Le persone che curano il paziente (team di cura) elaborano un piano terapeutico in modo interdisciplinare. Il piano terapeutico stabilisce gli obiettivi individuali del paziente nei diversi settori di assistenza. 2 Durante la terapia, il team di cura verifica regolarmente il piano terapeutico insieme al paziente. Esamina in particolare se il paziente può passare a un’altra forma adeguata di terapia.
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Art. 13 Somministrazione, consegna e assunzione di diacetilmorfina
1 La diacetilmorfina deve essere somministrata e assunta nell’ambito della terapia, in linea di massima all’interno di un’istituzione secondo l’articolo 16 e sotto il controllo a vista di un membro del team di cura. 2 Il medico competente o una persona da esso incaricata può somministrare la diacetilmorfina anche a casa sotto il suo controllo a vista.5 3 A un paziente considerato particolarmente a rischio a causa dell’epidemia di COVID-19 possono essere consegnate nell’istituzione o dispensate a casa dal medico competente o da una persona da esso incaricata fino a quattro dosi giornaliere, se sono adempite le seguenti condizioni: - a.
- il paziente ha seguito una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina ininterrottamente per almeno sei mesi;
- b.
- la salute e la situazione sociale del paziente sono sufficientemente stabilizzate;
- c.
- gli ultimi due prelievi di urina non hanno rilevato la presenza di stupefacenti eccetto la diacetilmorfina;
- d.
- il pericolo di abuso è valutato come molto esiguo.6
4 Ai pazienti che presentano fattori di rischio elevati quali la comorbilità, il medico curante può aumentare fino a sette il numero di dosi giornaliere consegnate o dispensate di cui al capoverso 3 e ridurre il periodo stabilito di cui al capoverso 3 lettera a.7 5 In caso di consegna o dispensazione di cui ai capoversi 3 e 4, il medico competente o la persona da esso incaricata prende contatto almeno due volte alla settimana con il paziente per verificare se quest’ultimo assume le dosi conformemente alla prescrizione. In caso di dubbio rinuncia alle possibilità di cui ai capoversi 2–4.8 6 Le istituzioni per le cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina presentano ogni trimestre all’UFSP un rapporto sulla consegna e sulla dispensazione di cui ai capoversi 3 e 4, la prima volta il 15 gennaio 2021.9 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 28 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3829). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 28 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3829). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 28 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3829). 8 Introdotto dal n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 28 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3829). 9 Introdotto dal n. I dell’O del 25 set. 2020, in vigore dal 28 set. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 3829).
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Art. 14 Istituzione per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina
1 Possono dispensare cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina le istituzioni che: - a.
- garantiscono una cura e un’assistenza interdisciplinari;
- b.
- riuniscono le competenze specifiche del personale medico e di altri specialisti;
- c.
- dispongono di sufficiente personale di cura e di assistenza;
- d.
- dispongono di locali dotati dell’infrastruttura appropriata; e
- e.
- sono in grado di garantire la sicurezza e la qualità nell’impiego della diacetilmorfina.
2 Cantoni, Comuni o organizzazioni private possono essere responsabili delle istituzioni che dispensano cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.
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Art. 15 Personale di cura
1 Il personale di cura di un’istituzione che dispensa cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina deve comprendere almeno: - a.
- un medico autorizzato a prescrivere la diacetilmorfina e responsabile della direzione medica;
- b.
- uno specialista responsabile dell’assistenza psicosociale; e
- c.
- persone competenti per la cura e per la dispensazione dei diversi preparati e medicamenti.
2 Il personale di cura deve disporre delle necessarie qualifiche professionali e seguire regolarmente corsi di perfezionamento. 3 Uno specialista può essere responsabile di due settori di assistenza se possiede la formazione necessaria e le sue capacità di assistenza lo consentono. 4 Se il coordinamento interdisciplinare dell’assistenza lo permette, in casi eccezionali motivati è possibile delegare a persone o a istituzioni esterne qualificate la responsabilità di singoli settori di cura e di assistenza. La prescrizione di diacetilmorfina non può essere delegata.
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Art. 16 Autorizzazione dell’istituzione
1 Ogni istituzione che intende dispensare cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina deve ottenere un’autorizzazione dell’UFSP. 2 L’UFSP rilascia l’autorizzazione se: - a.
- è stata rilasciata l’autorizzazione cantonale di cui all’articolo 3e capoverso 1 LStup;
- b.
- sono adempite le condizioni per dispensare cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina, nonché i requisiti riguardanti il personale di cura e l’istituzione stabiliti dalla presente ordinanza.
3 In casi eccezionali è possibile rilasciare un’autorizzazione a un’istituzione non specializzata se è il solo mezzo per permettere a un paziente di proseguire la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina. L’autorizzazione è limitata alla durata del soggiorno del paziente nell’istituzione. 4 L’autorizzazione è valida al massimo cinque anni. Può essere rinnovata su richiesta.
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Art. 17 Revoca dell’autorizzazione dell’istituzione
1 L’UFSP revoca all’istituzione l’autorizzazione che le è stata rilasciata se vengono a mancare i presupposti. 2 Può revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento fondandosi sugli articoli 6 e 14a capoverso 2 LStup.
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Art. 18 Autorizzazione del medico
1 L’UFSP rilascia ai medici autorizzati a prescrivere stupefacenti un’autorizzazione per l’acquisizione, l’impiego e la dispensazione di diacetilmorfina nell’ambito di una cura basata sulla prescrizione di questa sostanza (autorizzazione del medico) se dispongono di esperienza nella cura di persone gravemente dipendenti da eroina. 2 L’autorizzazione è valida al massimo cinque anni. Può essere rinnovata su richiesta.
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Art. 19 Estinzione dell’autorizzazione del medico
L’autorizzazione del medico si estingue non appena il titolare cessa la propria attività nell’ambito delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.
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Art. 20 Revoca dell’autorizzazione del medico
L’UFSP revoca l’autorizzazione del medico se quest’ultimo: - a.
- non adempie più le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione;
- b.
- commette un’infrazione intenzionale o ripetute infrazioni per negligenza contro la LStup o le relative ordinanze;
- c.
- lo richiede.
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Art. 21 Autorizzazione del paziente
1 L’UFSP rilascia a un paziente un’autorizzazione per seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina (autorizzazione del paziente ) se: - a.
- sono adempiti i criteri di ammissione di cui all’articolo 10;
- b.
- la direzione medica ha presentato la domanda di ammissione a una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina e di rilascio di un’autorizzazione del paziente conformemente al capoverso 2;
- c.
- l’autorità cantonale competente secondo l’articolo 3e capoverso 1 LStup non ha sollevato obiezioni; e
- d.
- la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina è eseguita in un’istituzione che dispone dell’autorizzazione secondo l’articolo 16.
2 La domanda di rilascio al paziente dell’autorizzazione per seguire una cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina deve contenere i dati menzionati nell’articolo 9. 3 L’autorizzazione è valida al massimo due anni. Può essere rinnovata su richiesta se i presupposti per il rilascio sono adempiti.
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Art. 22 Scadenza dell’autorizzazione del paziente
L’autorizzazione del paziente scade: - a.
- su richiesta del paziente;
- b.
- se il paziente cessa la cura secondo l’indicazione del medico curante.
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Art. 23 Revoca dell’autorizzazione del paziente
L’UFSP può revocare al paziente l’autorizzazione a seguire la cura basata sulla prescrizione di diacetilmorfina se questi: - a.
- all’interno dell’istituzione consuma stupefacenti non prescritti da un medico;
- b.
- consegna a terzi o vende i preparati che ha ricevuto nell’ambito della terapia;
- c.
- minaccia il personale di cura o altre persone all’interno dell’istituzione o commette contro di loro atti di violenza;
- d.
- rifiuta di principio e reiteratamente le cure concomitanti o rifiuta in generale di ricevere assistenza;
- e.
- viola le ulteriori disposizioni legali o il regolamento interno dell’istituzione.
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Art. 24 Informazione
L’UFSP pubblica ogni anno un rapporto sull’esecuzione, lo svolgimento e l’evoluzione delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina.
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Art. 25 Controllo
1 L’UFSP esercita la vigilanza sulle istituzioni. Esegue controlli regolari in stretta collaborazione con le competenti autorità cantonali. 2 Nell’ambito dei controlli delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina, l’UFSP può consultare le cartelle cliniche e i piani di cura dei pazienti.
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