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Art. 61 Eliminazione dell’azoto negli impianti per le acque di scarico 5051
1 Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la costruzione e l’acquisto di: - a.
- impianti, installazioni e apparecchiature per l’eliminazione dell’azoto nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, in quanto servano ad adempire accordi di diritto pubblico internazionale o decisioni di organizzazioni internazionali miranti a garantire la qualità delle acque fuori della Svizzera;
- b.
- canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a.
2 Le indennità sono stabilite in funzione della quantità di azoto eliminato mediante i provvedimenti di cui al capoverso 1. 50 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 3327; FF 2013 4767).
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Art. 61a Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico 52
1 Entro i limiti dei crediti stanziati e dei mezzi disponibili, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la costruzione e l’acquisto di: - a.
- impianti, installazioni e apparecchiature per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, in quanto siano necessari per rispettare le prescrizioni sull’immissione delle acque di scarico nelle acque;
- b.
- canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a.
2 Le indennità sono accordate se la costruzione o l’acquisto degli impianti, delle installazioni, delle apparecchiature o delle canalizzazioni sono iniziati dopo il 1° gennaio 2012 ed entro 20 anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2014 della presente legge. 3 Le indennità ammontano al 75 per cento dei costi computabili.
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Art. 62 Impianti per i rifiuti 53
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni indennità per la costruzione e l’acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature destinati allo smaltimento di rifiuti speciali qualora tali infrastrutture siano d’interesse nazionale. 2 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna ai Cantoni con capacità finanziaria debole o media indennità per la costruzione e l’acquisto di impianti, installazioni e apparecchiature destinati al trattamento o al riciclaggio di rifiuti urbani, se la decisione di prima istanza sulla costruzione dell’impianto è presa prima del 1° novembre 1997. Per regioni che non dispongono ancora della capacità necessaria, il Consiglio federale può prorogare tale termine, al più tardi fino al 31 ottobre 1999, sempreché le circostanze lo richiedano. 2bis Il diritto alle indennità federali secondo il capoverso 2 permane se: - a.
- la decisione di prima istanza relativa alla realizzazione di un impianto è stata presa entro il termine prorogato;
- b.
- per ragioni tecniche che non possono essere imputate al Cantone, dev’essere autorizzato un nuovo impianto;
- c.
- la nuova decisione di prima istanza è presa prima del 1° novembre 2005; e
- d.
- la costruzione inizia prima del 1° novembre 2006.54
3 …55 4 Le indennità ammontano: - a.
- al 25 per cento dei costi computabili per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature giusta i capoversi 1 e 2;
- b.56
- …
53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). 54 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3859; FF 2003 69576977). 55 ¶Abrogato dal n. II 33 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575). 56 ¶Abrogata dal n. II 33 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).
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Art. 62a Provvedimenti presi dall’agricoltura 57
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze, se: - a.
- i provvedimenti sono necessari a soddisfare le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- b.
- il Cantone interessato ha designato le zone in cui sono necessari i provvedimenti e ha armonizzato i provvedimenti previsti;
- c.
- i provvedimenti non sono economicamente sostenibili.
2 Le indennità sono stabilite in funzione delle proprietà e della quantità di sostanze di cui si previene il convogliamento e il dilavamento, nonché dei costi dei provvedimenti che non sono indennizzati mediante i contributi secondo la legge del 29 aprile 199858 sull’agricoltura o secondo la legge federale del 1° luglio 196659 sulla protezione della natura e del paesaggio.60 3 …61 4 L’Ufficio federale dell’agricoltura accorda le indennità come contributi globali sulla base di accordi di programma conclusi con i Cantoni per ogni zona in cui sono necessari provvedimenti. Per valutare se i programmi previsti assicurano un’adeguata protezione delle acque, consulta l’Ufficio federale. I Cantoni attribuiscono le indennità ai singoli aventi diritto.62 57 Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 19983033; FF 1996IV 1). 58 RS 910.1 59 RS 451 60 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 61 Abrogato dal n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 62 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
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Art. 62b Rivitalizzazione delle acque 63
1 Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni, sotto forma di contributi globali, indennità per la pianificazione e l’attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque. 2 Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente. 3 Le indennità sono stabilite in funzione dell’importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque, nonché dell’efficacia delle misure stesse. 4 Non sono versati contributi per lo smantellamento di impianti al quale il detentore è tenuto a procedere. 5 Chi sfrutta lo spazio riservato alle acque è indennizzato secondo la legge del 29 aprile 199864 sull’agricoltura per lo sfruttamento estensivo delle proprie superfici. Il preventivo agricolo e il relativo limite di spesa sono aumentati a tal fine.
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Art. 62c Pianificazione del risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico 65
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la pianificazione di cui all’articolo 83b, sempreché quest’ultima le sia presentata entro il 31 dicembre 2014. 2 Le indennità ammontano al 35 per cento dei costi computabili.
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Art. 63 Condizioni generali per la concessione di indennità 66
Le indennità sono assegnate soltanto se la soluzione prevista risponde a una pianificazione efficace, garantisce una protezione adeguata delle acque, è conforme allo stato della tecnica ed è economica.
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Art. 64 Studi di base, formazione e informazione
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può assegnare ai Cantoni indennità per ricerche sulle cause della insufficiente qualità di acque importanti, al fine di stabilire le misure di risanamento necessarie.67 2 Essa può assegnare aiuti finanziari per la formazione e per la formazione continua di personale specializzato e per l’informazione della popolazione.68 3 Entro i limiti dei crediti stanziati, essa può sostenere mediante indennità e lavori condotti per proprio conto la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l’approvvigionamento in acqua, nonché delle falde freatiche, purché: - a.
- gli inventari siano allestiti conformemente alle direttive federali; e
- b.
- le domande siano presentate prima del 1° novembre 2010.69
4 Le prestazioni della Confederazione ammontano al massimo al 40 per cento dei costi.70 67 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 68 Nuovo testo giusta l’all. n. 32 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 69 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).
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Art.64a Garanzia contro i rischi 71
La Confederazione può assumere una garanzia contro i rischi per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature promettenti e innovativi. La garanzia non deve superare il 60 per cento dei costi computabili.
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Art. 65 Finanziamento 72
1 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d’impegno73 limitato nel tempo per l’assegnazione dei contributi.74 2 Essa stanzia di volta in volta per quattro anni, con decreto federale semplice, i mezzi destinati al pagamento delle indennità per le quali è stata assegnata una prestazione di massima in applicazione dell’articolo 13 capoverso 6 della legge del 5 ottobre 1990©RS_616.1_i®75 sui sussidi. 3 Essa stanzia un credito d’impegno pluriennale fino a concorrenza del quale la Confederazione può assumere garanzie contro i rischi giusta l’articolo 64a. 72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041). 73 Nuova espr. giusta l’all. n. 8 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). 74 Nuovo testo giusta il n. II 23 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 75 RS 616.1
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Art. 66 Restituzione
1 Le prestazioni federali indebitamente ottenute devono essere restituite. Ciò vale anche se un impianto o un’installazione viene distolto dal suo scopo. 2 Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui essa ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è sorto.76 3 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.77 76 Nuovo testo giusta l’all. n. 18 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). 77 Introdotto dall’all. n. 18 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211).
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