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Art. 28 Obbligo della licenza
È sottoposto all’obbligo della licenza chiunque: - a.
- manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze;
- b.
- fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazioni ionizzanti;
- c.
- applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze radioattive.
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Art. 29 Competenze del Consiglio federale
Il Consiglio federale può: - a.
- sottoporre all’obbligo della licenza qualsiasi altra attività implicante una messa in pericolo da radiazioni ionizzanti;
- b.
- esonerare dall’obbligo della licenza le attività di cui all’articolo 28 lettera a o b, se può essere escluso qualsiasi pericolo da radiazioni ionizzanti;
- c.
- stabilire le condizioni alle quali determinati tipi di oggetti, impianti e apparecchi, che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti, possono, previo esame del modello standardizzato, essere omologati o ammessi limitatamente per determinate applicazioni.
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Art. 30 Autorità preposte al rilascio delle licenze 22
Il Consiglio federale determina le autorità preposte al rilascio delle licenze. 22 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).
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Art. 31 Condizioni
La licenza è rilasciata se: - a.
- il richiedente o un perito da lui incaricato (art. 16) dispone delle necessarie qualificazioni tecniche;
- b.
- l’impresa dispone di un numero adeguato di periti;
- c.
- il richiedente e i periti garantiscono un esercizio sicuro;
- d.
- l’impresa ha concluso un’assicurazione di responsabilità civile sufficiente;
- e.
- gli impianti e le attrezzature corrispondono allo stato della scienza e della tecnica per quanto concerne la radioprotezione;
- f.
- la radioprotezione secondo la presente legge e le disposizioni esecutive è garantita.
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Art. 32 Titolare e contenuto
1 La licenza è valevole soltanto per l’impresa o la persona designata. 2 La licenza descrive l’attività autorizzata, stabilisce le condizioni e gli oneri eventuali cui è vincolata e indica i periti nel settore della radioprotezione. La sua durata di validità è limitata. 3 L’autorità di rilascio può trasmettere la licenza a un nuovo titolare se questi soddisfa le condizioni secondo l’articolo 31.
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Art. 33 Modificazione
La licenza è modificata: - a.
- su domanda del titolare, se la modificazione proposta soddisfa le condizioni richieste per il rilascio;
- b.
- d’ufficio, se lo esigono le modificazioni delle condizioni di fatto o di diritto secondo l’articolo 31.
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Art. 34 Revoca e caducità
1 La licenza è revocata se: - a.
- le condizioni di rilascio non sono o non sono più adempiute;
- b.
- un onere vincolato alla licenza oppure un provvedimento ordinato non sono rispettati nonostante diffida.
2 La licenza diventa caduca se: - a.
- il titolare vi rinuncia formalmente;
- b.
- il termine di validità scade;
- c.
- il titolare muore oppure, per le persone giuridiche e le società commerciali, l’iscrizione nel registro di commercio è cancellata;
- d.
- l’azienda cessa o è alienata.
3 L’autorità di rilascio accerta la caducità della licenza mediante decisione. Sono salvi la proroga o il trasferimento secondo l’articolo 32 capoverso 3.
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Art. 35 Obbligo di annunciare e di informare
1 Il titolare della licenza deve annunciarsi all’autorità di sorveglianza qualora egli intenda: - a.
- procedere a una modificazione della costruzione o del funzionamento di un impianto o di un apparecchio che potrebbe esplicare effetti sulla sicurezza;
- b.
- utilizzare sostanze radioattive supplementari o aumentare l’attività di sostanze radioattive autorizzate.
2 Il titolare della licenza e le persone occupate nell’impresa devono informare l’autorità di sorveglianza e le persone che questa ha incaricato e accordare loro il diritto di esame dei documenti e di accesso all’impresa, in quanto necessario per l’esecuzione della sorveglianza. 3 Se un’esposizione inammissibile a radiazioni è possibile o certa, il titolare della licenza o il perito devono informare immediatamente le autorità competenti.
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Art. 36 Obbligo di tenere un registro
1 Chiunque manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze deve tenerne un registro. 2 Deve regolarmente presentare un rapporto all’autorità di sorveglianza. 3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di tenere un registro per le sostanze di debole radioattività.
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Art. 37 Sorveglianza
1 Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza. 2 L’autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s’impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell’esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi. 3 Per l’esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest’ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 195823. Riguardo all’obbligo del segreto e all’obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali.
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Art. 38 Eliminazione di fonti di pericolo
1 Se una licenza è stata revocata o è estinta, il titolare della licenza o il detentore delle fonti di pericolo è tenuto ad eliminarle. In particolare deve: - a.
- trasferire le sostanze radioattive a un altro titolare di licenza o eliminarle come scorie radioattive;
- b.
- trasferire a un altro titolare di licenza gli impianti e gli apparecchi che possono emanare radiazioni ionizzanti oppure porli in uno stato tale da impedire una messa in servizio non autorizzata.
2 Se necessario, la Confederazione ritira o confisca le sostanze, gli impianti, gli apparecchi o gli oggetti ed elimina le fonti di pericolo a spese del titolare. 3 L’autorità che ha rilasciato la licenza decide se i locali comprendenti zone contaminate o attivate e i dintorni di tali locali possono essere utilizzati ad altri scopi. 4 L’autorità che ha rilasciato la licenza accerta mediante decisione che le fonti di pericolo sono state eliminate correttamente.
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