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Art. 14 Mezzi di controllo
Per controllare se la durata del lavoro, della guida e del riposo sia stata osservata (art. 5–12), bisogna basarsi soprattutto: - a.42
- sulle indicazioni registrate dal tachigrafo43 (art. 15–16a);
- b.
- sulle iscrizioni fatte nel libretto di lavoro (art. 17 e 18), nei rapporti giornalieri ad uso interno delle aziende (art. 19 cpv. 1) o nelle carte di lavoro (art. 25 cpv. 4);
- c.
- sulle iscrizioni figuranti nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4947). 43 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 337). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo
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Art. 15 Uso del tachigrafo
1 Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. 2 Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, il tachigrafo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate.44 3 Su domanda delle autorità d’esecuzione, il conducente deve aprire il tachigrafo e fornire le informazioni necessarie. Egli può aprirlo durante la corsa per controllare il suo funzionamento, ma al massimo una volta al giorno. 44Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1701).
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Art. 16 Dischi del tachigrafo
1 Il conducente deve prendersi un numero sufficiente di dischi di riserva rispettivamente di blocchetti settimanali, adatti per il tachigrafo; se il giorno precedente era un giorno feriale, egli deve pure portarsi seco il disco contenente le iscrizioni di quel giorno o una copia di esso. Possono essere adoperati soltanto dischi omologati, autorizzati per l’apparecchio montato nel veicolo. Il conducente deve conservare accuratamente i dischi. 2 Il conducente deve utilizzare non più di un disco per veicolo e per giorno; ogni disco deve essere utilizzato una sola volta. Se più di due conducenti assolvono la totalità del loro lavoro quotidiano sullo stesso veicolo equipaggiato di un tachigrafo che serve alla registrazione giornaliera (lavoro a turni), l’autorità di esecuzione può permettere a ogni conducente di utilizzare un disco individuale, a condizione che la totalità del lavoro quotidiano compiuto dal conducente vi sia registrata e che ciò permetta un controllo più efficace. La validità del permesso è limitata a un anno; all’USTRA45 si deve inviare una copia di questo permesso. In casi particolari, esso può autorizzare altre eccezioni. 3 Ogni giorno, al momento di prendere in consegna il veicolo, il conducente deve iscrivere in maniera ben visibile, sul disco del tachigrafo che serve alla registrazione giornaliera, il suo nome e quello dell’eventuale secondo conducente, inoltre la data, il numero delle targhe del veicolo e il chilometraggio all’inizio della corsa. Al più tardi alla fine del lavoro, egli deve annotare il nuovo chilometraggio e il totale dei chilometri percorsi; se vi è stato un cambiamento d’autista, si dovrà rettificare l’iscrizione dei nomi. 4 Nel caso di tachigrafo settimanale il conducente, al momento di prendere in consegna il veicolo, deve inserire il primo giorno di lavoro una serie settimanale completa di dischi; il primo disco deve portare le iscrizioni menzionate nel capoverso 3. Alla fine della settimana in corso, il conducente deve togliere dal tachigrafo la serie completa di dischi e iscrivere sul primo disco della serie il nuovo chilometraggio e il totale dei chilometri percorsi. Nel contempo, egli iscrive i nomi sugli altri dischi. 5 Possono essere adoperati in tachigrafi settimanali appropriati, dei dischi giornalieri speciali; su questi dischi devono essere fatte le iscrizioni conformemente al capoverso 3. Tuttavia, l’autorità d’esecuzione può prescrivere, in casi singoli, l’uso di serie settimanali, se l’impiego dei dischi giornalieri non permette un controllo efficace. Una tale decisione deve essere notificata per iscritto alla persona interessata indicandone il motivo; l’USTRA riceverà copia di questa decisione. 6 Se il veicolo viene guidato lo stesso giorno da più di due conducenti, gli altri conducenti devono iscrivere il loro nome, a seconda che abbiano utilizzato la posizione «1» o «2» del tachigrafo, accanto al nome del conducente 1 o 2; essi possono pure iscrivere il loro nome, seguito dalla concernente indicazione «1» o «2», nel campo non rimasto impresso. 6bis ...46 7 Le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. 8 I dischi e le serie di dischi adoperati devono essere consegnati al datore di lavoro al più tardi il primo giorno di lavoro della settimana successiva e, nel caso di viaggi all’estero, dopo il ritorno in Svizzera. Ogni serie di dischi dovrà essere agganciata assieme. I dischi e le serie di dischi devono essere classificati e conservati in ordine cronologico, per veicolo (art. 23 cpv. 3). 45 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3909). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 46Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1995 (RU 1995 4028). Abrogato dal n. I dell’O del 12 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4947).
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Art. 16a Tachigrafo secondo l’articolo 100 capoversi 2–4 OETV 47
Se il veicolo è equipaggiato di un tachigrafo secondo l’articolo 100 capoversi 2–4 OETV48 oppure di un tachigrafo riconosciuto equivalente dal Consiglio federale (art. 222 cpv. 9 lett. c secondo per. OETV), in luogo degli articoli 14, 15 capoversi 1 e 3, 16, 17, 18, 23 e 28 capoverso 2 della presente ordinanza, si applicano gli articoli 13–15, 16a, 18, 21 capoverso 2 e 24 capoversi 3–5 OLR 149.
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Art. 17 Libretto di lavoro
1Il conducente deve sempre prender seco durante ogni corsa un libretto di lavoro ch’egli presenterà su richiesta all’autorità d’esecuzione e lo compilerà con scrittura leggibile e indelebile. 2 Il libretto di lavoro contiene fogli settimanali e fogli quotidiani sui quali il conducente iscrive a mano le indicazioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo necessari per i controlli. L’USTRA decide sul contenuto, sulla presentazione e sulle dimensioni del libretto di lavoro. L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica50 lo fa stampare e lo mette a disposizione dei Cantoni al prezzo di costo. 3 Il conducente può utilizzare soltanto un libretto di lavoro alla volta, anche se è al servizio di più di un datore di lavoro. Il libretto di lavoro è personale e non trasferibile. 4 Se una persona non prevista come conducente di veicoli menzionati nell’articolo 3 deve d’improvviso condurre un veicolo, senza essere in possesso di un libretto di lavoro, ha l’obbligo di annunciarlo immediatamente all’autorità d’esecuzione e compilare successivamente il libretto di lavoro. 5 I datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono procurarsi il libretto di lavoro presso l’autorità di esecuzione. Il datore di lavoro deve consegnare il libretto di lavoro gratuitamente al conducente rendendolo attento sull’obbligo di compilarlo secondo le prescrizioni e di portarlo sempre con sé durante i viaggi. 50 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
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Art. 18 Iscrizioni nel libretto di lavoro
1 Appena ricevuto il libretto di lavoro, il conducente deve subito riempire la prima pagina della copertina. 2 Il lavoratore iscrive ogni giorno i seguenti dati nelle rubriche del foglio settimanale: - a.
- iniziando il lavoro: la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto l’inizio del lavoro e l’ora in cui esso ha inizio;
- b.
- prima dell’inizio della corsa: il numero della targa del veicolo che conduce;
- c.
- alla fine della giornata lavorativa: l’ora in cui egli termina il lavoro.
3 Il conducente indipendente iscrive ogni giorno i seguenti dati nelle rubriche del foglio settimanale: - a.
- prima dell’inizio della corsa: la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto l’inizio della corsa, l’ora di partenza e il numero della targa del veicolo che conduce;
- b.
- alla fine della corsa: l’ora in cui essa termina.
4 Oltre al foglio settimanale, il conducente compila in maniera continua i fogli quotidiani del libretto di lavoro: - a.
- se il tachigrafo non funziona o
- b.
- se il veicolo è già stato guidato lo stesso giorno da due conducenti.
5 Iniziando il lavoro, il lavoratore che deve compilare il foglio quotidiano iscrive ogni giorno la data, il numero della targa e il chilometraggio del veicolo nonché la durata ininterrotta del riposo che ha preceduto l’inizio del lavoro. Le iscrizioni grafiche devono essere fatte in maniera continua, cioè all’inizio del lavoro, a ogni cambiamento dell’attività (servizio al volante, altri lavori, pause e durata del riposo) nonché alla fine del lavoro. Le pause inferiori a 15 minuti non devono essere iscritte. Alla fine del lavoro, il conducente iscrive la durata totale di ogni genere d’attività e il nuovo chilometraggio, poi firma il foglio. 6 Prima di iniziare la corsa il conducente indipendente, che deve compilare il foglio quotidiano, iscrive ogni giorno la data, il numero della targa e il chilometraggio del veicolo nonché la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto la corsa. In maniera grafica deve unicamente iscrivere, di continuo, la durata della guida. Alla fine dell’attività professionale, il conducente indipendente iscrive la durata totale della guida e il nuovo chilometraggio, poi firma il foglio. 7 Il primo giorno di lavoro della settimana successiva, al più tardi, o in caso di viaggio all’estero, dopo il ritorno in Svizzera, il conducente deve consegnare al datore di lavoro i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro debitamente compilati (originali perforati) e gli eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell’azienda nonché le carte di lavoro (art. 19 cpv. 1 e art. 25 cpv. 4). 8 Il libretto di lavoro deve essere restituito al datore di lavoro se tutti i fogli sono riempiti o se è posto fine al rapporto di servizio. 9 Bisogna osservare inoltre le «direttive concernenti la tenuta del libretto di lavoro» fissate dall’USTRA le quali sono consegnate assieme al libretto di lavoro.
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Art. 19 Dispensa dall’obbligo di compilare il libretto di lavoro
1 L’autorità di esecuzione può dispensare dal compilare il foglio settimanale del libretto di lavoro i conducenti che ogni giorno iscrivono nei rapporti ad uso interno dell’azienda la durata del lavoro effettuato nonché le indicazioni previste nell’articolo 18 capoversi 2 e 3. La decisione di dispensa menziona che il foglio quotidiano deve essere compilato nei casi previsti dall’articolo 18 capoverso 4. Questa decisione è rilasciata al nome del conducente e limitata a due anni; può essere prorogata se i rapporti giornalieri ad uso interno dell’azienda garantiscono un controllo ineccepibile. 2 Il conducente deve portarsi seco, con il libretto di lavoro, la decisione di dispensa rilasciata secondo il capoverso 1 nonché i rapporti giornalieri della settimana in corso ad uso interno dell’azienda oppure un doppio di essi. 3 L’autorità di esecuzione può dispensare dal compilare i fogli quotidiani e settimanali del libretto di lavoro un conducente che esercita la sua attività professionale secondo un orario quotidiano invariabile, il che esclude ogni infrazione all’ordinanza; la decisione di dispensa menziona che il foglio quotidiano deve essere compilato quando il tachigrafo non funziona (art. 18 cpv. 4 lett. a). Prima di rilasciare una dispensa, l’autorità verifica per mezzo dei dischi del tachigrafo se l’orario presentato dal richiedente è stato osservato. La decisione di dispensa menziona l’orario ed è rilasciata al nome del conducente; la sua validità è limitata ad un anno. Non può essere prorogata se, durante il periodo di dispensa, il conducente ha effettuato più di 20 corse all’infuori dell’orario. 4 Il conducente deve portar seco, con il libretto di lavoro, la decisione di dispensa rilasciata secondo il capoverso 3. 5 L’USTRA può emettere istruzioni concernenti il permesso relativo ai rapporti giornalieri ad uso interno dell’azienda e agli orari, conformemente ai capoversi 1 e 3. 6 La decisione di dispensa (cpv. 1 e 3) è valevole soltanto in Svizzera. All’estero, il libretto di lavoro deve essere sempre compilato.
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Art. 20 Casi di necessità
1 In casi di necessità, in particolare per ragioni di forza maggiore o al fine di portar soccorso, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5–12), se è compatibile con la sicurezza della strada e la situazione lo esiga effettivamente. Le ragioni e l’entità della deroga devono essere menzionate nel libretto di lavoro nonché nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). 2 Le deroghe fondate su casi di necessità devono essere compensate dal conducente il più presto possibile, ma al più tardi prima della fine della settimana successiva.
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Art. 21 Registro della durata del lavoro, della guida e del riposo
1 Ricorrendo ai mezzi disponibili, quali i dischi e le serie di dischi settimanali del tachigrafo, i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro ed eventualmente i rapporti giornalieri ad uso interno dell’azienda o le carte di lavoro (art. 19 cpv. 1, art. 25 cpv. 4), il datore di lavoro si accerta in maniera continua che le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5–12) siano osservate. A tale scopo, egli iscrive in un registro per ogni conducente, le indicazioni seguenti: - a.
- la durata quotidiana della guida;
- b.
- la durata complessiva del lavoro per giorno e per settimana;
- c.
- il numero delle ore supplementari prestate e compensate o rimunerate nel corso di una settimana nonché nell’anno civile;
- d.
- i giorni di riposo settimanali e le semigiornate libere settimanali;
- e.
- il tempo eventualmente dedicato al servizio di altri datori di lavoro.
2 Per lavoratori, la cui durata del servizio di guida al giorno, è manifestamente inferiore a sette ore, secondo il controllo sommario dei dischi del tachigrafo, non è necessario iscrivere nel registro la durata della guida; basta includerla nella durata totale del lavoro quotidiano (cpv. 1 lett. b). 3 Per i conducenti indipendenti, basta indicare nel registro la durata giornaliera della guida e del riposo settimanale; il capoverso 2 è applicabile per analogia. 4 Per i conducenti dispensati secondo l’articolo 19 capoverso 3 dal compilare il libretto di lavoro, il doppio della decisione di dispensa può sostituire il registro. Ogni eventuale superamento della durata settimanale del lavoro, fissata nella decisione, deve tuttavia essere annotato nel registro. 5 Al più tardi alla fine del mese, il registro previsto nei capoversi 1 e 3 deve contenere tutte le iscrizioni relative al penultimo mese. Per i conducenti che lavorano all’estero, il registro deve essere compilato appena essi sono rientrati in Svizzera.51 6 Il datore di lavoro che fa tenere il registro da terzi è responsabile dell’esattezza delle iscrizioni. 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3909).
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Art. 22 Altri obblighi del datore di lavoro
1 Il datore di lavoro deve ripartire l’attività professionale del conducente in maniera che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5–12). Se il conducente non può conformarvisi, deve informare il suo datore di lavoro tempestivamente. 2 Il datore di lavoro deve vegliare a che il conducente osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5–12), tenga correttamente i mezzi di controllo (art. 15–19) e glieli consegni per tempo. 3 Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del conducente il libretto di lavoro nonché le chiavi e i dischi necessari all’uso del tachigrafo. Il conducente deve eventualmente annunciare al più presto possibile al suo datore di lavoro ogni difetto del tachigrafo. 4 Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e la loro data di nascita nonché il numero dei loro libretti di lavoro. 5 Il datore di lavoro provvede affinché i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all’esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini di questa ordinanza e protetti da accessi non autorizzati.52 52 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 337).
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Art. 23 Obbligo d’informazione
1 Il datore di lavoro e i conducenti devono comunicare alle autorità d’esecuzione tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente ordinanza e ai controlli. 2 Il datore di lavoro e i conducenti indipendenti devono permettere all’autorità d’esecuzione di accedere all’azienda e di fare le inchieste che s’impongano. 3 Il datore di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare durante due anni, presso la sede dell’azienda: - a.
- il registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21);
- b.53
- i dischi e le serie di dischi settimanali del tachigrafo (art. 16 e 16a);
- c.
- i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro e i libretti di lavoro compilati (art. 18);
- d.
- eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell’azienda (art. 19 cpv. 1), le carte di lavoro (art. 25 cpv. 4), i permessi (art. 16 cpv. 2) e le decisioni di dispensa (art. 19 cpv. 1 e 3).
4 Le succursali che dispongono di veicoli in maniera autonoma devono conservare questi documenti nella loro sede. 5 I documenti devono essere presentati o inviati alle autorità d’esecuzione che ne facessero richiesta. 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4947).
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Art. 2454
54Abrogato dal n. I dell’O del 19 giu. 1995, con effetto dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4028).
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