1 Le autorità fiscali cantonali avvisano le casse cantonali di compensazione se accertano che un reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente non è stato affatto dichiarato. Il Consiglio federale fissa l’importo minimo per il reddito che dev’essere annunciato.
2 Le autorità cantonali e federali competenti in materia d’assicurazione contro la disoccupazione o per l’esecuzione della legislazione in materia di assicurazioni sociali e le organizzazioni private competenti in tali materie comunicano i risultati dei loro controlli alle autorità competenti in materia d’asilo e di stranieri se:
- a.14
- la persona scoperta nell’ambito dei controlli ha ottenuto un reddito da un’attività lucrativa dipendente o indipendente sul quale non sono stati pagati i contributi all’AVS, all’AI, alle IPG o all’AD o gli assegni familiari; e
- b.
- non risulta a priori che il soggiorno della persona scoperta è conforme alle disposizioni vigenti.
3 Le altre autorità di cui all’articolo 11 comunicano alle autorità federali o cantonali eventualmente interessate nel caso specifico i risultati dei controlli effettuati in esecuzione dei loro compiti, qualora sussistano indizi che nell’ambito dell’esercizio di un’attività lucrativa sia stato disatteso il diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri o imposte alla fonte.
4 Per autorità eventualmente interessate nel caso specifico s’intendono:
- a.15
- le casse di compensazione AVS e le casse di compensazione per assegni familiari;
- b.
- gli assicuratori contro gli infortuni;
- c.
- i servizi incaricati dell’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
- d.
- le autorità fiscali cantonali e federali;
- e.
- le autorità competenti in materia d’asilo e di stranieri;
- f.16
- gli uffici AI competenti.
- 5 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
6 L’organo cantonale di controllo o i terzi ai quali i Cantoni hanno delegato attività di controllo informano le autorità od organi competenti se nell’ambito dei controlli secondo l’articolo 6 risultano indizi d’infrazione:
- a.
- alla legge del 12 giugno 200917 sull’IVA;
- b.
- alla legge dell’8 ottobre 199918 sui lavoratori distaccati;
- c.
- alla legge del 13 marzo 196419 sul lavoro;
- d.
- al diritto cantonale in materia di aiuto sociale;
- e.
- alla LIFD20, alla LAID21 o a una legge fiscale cantonale concernente le imposte dirette; o
- f.
- a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.22
- 7 L’autorità od organo competente svolge un’inchiesta e pronuncia una decisione.23