|
Art. 50 Concetto dell’anno intero di contribuzione 195
Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter capoverso 2 lettere b e c LAVS. 195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710).
|
Art. 50a Determinazione della durata di contribuzione degli anni 1948–1968 196
1 La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all’estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d’attività non possono essere ricostituiti esattamente. 2 L’UFAS elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948–1968. 196Originario art. 50bis. Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162).
|
Art. 50b Ripartizione dei redditi a. Disposizioni generali 197
1 I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno civile durante il quale entrambi i coniugi erano assicurati presso l’AVS.198 2 Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell’anno civile intero. I periodi di contributo non sono tuttavia trasferiti. 3 I redditi realizzati durante l’anno del matrimonio nonché durante l’anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione. 197Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).
|
Art. 50c b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio 199
1 In caso di scioglimento di un matrimonio mediante divorzio o annullamento, i coniugi possono chiedere congiuntamente o separatamente la ripartizione dei redditi. È fatto salvo l’articolo 50g. 2 La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata presso ogni cassa di compensazione che tiene un conto individuale per uno dei coniugi. 199 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
|
Art. 50d c. Compiti delle casse di compensazione committenti 200
1 La cassa di compensazione che riceve la domanda relativa alla ripartizione dei redditi (cassa committente) incarica tutte le casse di compensazione che tengono i conti individuali dei coniugi (casse coinvolte) di ripartire i redditi realizzati durante il matrimonio. Essa comunica alle casse coinvolte quali sono gli anni sottoposti alla ripartizione. 2 Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna a ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali.201 200Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20075271).
|
Art. 50e d. Compiti delle casse di compensazione interessate 202
Se le condizioni per una ripartizione dei redditi sono soddisfatte, le casse di compensazione interessate devono svolgere i compiti seguenti: - a.
- aprire un nuovo conto individuale per il coniuge del loro assicurato, nella misura in cui non sia già disponibile;
- b.
- procedere alla divisione a metà dei redditi dell’assicurato durante gli anni civili del matrimonio;
- c.
- iscrivere la metà del reddito dell’assicurato nel conto individuale del suo coniuge;
- d.
- trasmettere alla cassa committente un compendio dei conti individuali di ogni coniuge, contenente informazioni relative alla ripartizione dei redditi.
202Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
|
Art. 50f e. Procedura in caso di deposito della domanda di ripartizione dei redditi da parte di uno dei coniugi 203
1 Quando la domanda di ripartizione dei redditi è depositata da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione committente informa l’altro coniuge del deposito della domanda. Essa invita quest’ultimo a partecipare alla procedura e richiama la sua attenzione sulle conseguenze del suo rifiuto. 2 Se l’altro coniuge rinuncia a partecipare alla procedura o se la comunicazione non gli può essere trasmessa, in particolare perché il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un compendio dei suoi conti individuali.204 203Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 204 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20075271).
|
Art. 50g f. Procedura in caso di riscossione di una rendita 205
Se uno dei coniugi è già al beneficio di una rendita, la procedura di ripartizione dei redditi deve essere effettuata d’ufficio dalla cassa di compensazione che versa la rendita. 205Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
|
Art. 50h g. Effetto della ripartizione dei redditi 206
Il reddito proveniente da un’attività lucrativa iscritto nel conto individuale in ragione della ripartizione dei redditi è considerato come reddito proprio all’atto del calcolo delle rendite che sorgono successivamente. 206Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
|
Art. 51 Calcolo del reddito annuo medio 207
1 ...208 2 Nel calcolo del reddito annuo medio si deve parimenti tener conto degli anni di contribuzione aggiunti conformemente all’articolo 52d, come pure dei periodi contributivi e dei relativi redditi conteggiati in virtù dell’articolo 52b.209 3 Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d’invalidità, degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d’invalidità, né del pertinente reddito dell’attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all’avente diritto.210 4 All’atto del calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge riscuote o ha riscosso una rendita d’invalidità viene preso in considerazione, per gli anni durante i quali la rendita è stata versata, soltanto il reddito annuo medio determinante per la rendita d’invalidità in quanto reddito del coniuge proveniente da un’attività lucrativa secondo l’articolo 29quinquies LAVS.211 5 Se il coniuge ha diritto a una rendita d’invalidità per un grado d’invalidità del 50 per cento o inferiore, la metà del reddito annuo medio determinante è aggiunta al reddito del coniuge invalido.212 6 I capoversi 4 e 5 sono applicabili per analogia per la ripartizione dei redditi in caso di scioglimento del matrimonio.213 207Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 10 gen. 1969, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 135). 208 Abrogato dal n. I dell’O del 17 set. 1997, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219). 209Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361, 2012 5797). 210Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 211Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 212Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706). 213Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
|
Art. 51bis Fattori di rivalutazione 214
1 L’UFAS stabilisce ogni anno i fattori di rivalutazione dell’ammontare dei redditi dell’attività lucrativa secondo l’articolo 30 capoverso 1 LAVS.215 2 Per determinare i fattori di rivalutazione si divide l’indice delle rendite, secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, per la media, ponderata con il fattore 1,1, degli indici dei salari di tutti gli anni civili registrati dalla prima iscrizione nel conto individuale dell’assicurato fino all’anno precedente l’evento assicurativo.216 3 L’articolo 30 capoverso 1 LAVS non è applicabile all’ammontare dei redditi dell’attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.217 214Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 215Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 216Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2219). 217 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
|
Art. 51ter Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei salari e dei prezzi 218
1 L’UFAS informa la Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Commissione) dell’evoluzione dell’indice dei salari e dell’indice svizzero dei prezzi al consumo determinati dall’Ufficio federale di statistica. La Commissione sottopone al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell’indice delle rendite al 1° gennaio seguente se:219 - a.
- l’indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di giugno è aumentato di più del 4 per cento negli ultimi dodici mesi; o
- b.
- le rendite non sono state aumentate il 1° gennaio precedente.220
1bis La base (valore 100 punti) dell’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS è costituita: - a.
- dal livello di 104,1 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice svizzero dei prezzi al consumo;
- b.221
- dal livello di 1004 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.222
2 L’UFAS esamina periodicamente la situazione finanziaria dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Sottopone per esame i risultati delle indagini alla Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Questa Commissione propone, se necessario, modificazioni del rapporto tra i due indici menzionati all’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, tenendo conto dell’articolo 212 OAVS. 218Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 219 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023750). 220Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1288). 221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4361). 222Introdotto dall’art. 11 dell’O 82 del 24 giu. 1981 su gli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI, in vigore dal 1° gen. 1982 (RU 1981 1014).
|
Art. 51quater Comunicazione dell’importo della rendita adeguata 223
L’importo della rendita adeguata all’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter capoverso 1 LAVS è notificato all’avente diritto sotto forma di decisione soltanto su domanda scritta. 223Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
|
Art. 52 Scala delle rendite parziali 224
1 Le rendite parziali corrispondono alle seguenti percentuali della rendita completa: Rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età, in per cento | | Rendita parzialein per cento della rendita completa | Numero della scala delle rendite |
---|
di almeno | ma inferiore a | | |
---|
| | | |
---|
| 2,28 | 2,27 | 1 | 2,28 | 4,55 | 4,55 | 2 | 4,55 | 6,82 | 6,82 | 3 | 6,82 | 9,10 | 9,09 | 4 | 9,10 | 11,37 | 11,36 | 5 | 11,37 | 13,64 | 13,64 | 6 | 13,64 | 15,91 | 15,91 | 7 | 15,91 | 18,19 | 18,18 | 8 | 18,19 | 20,46 | 20,45 | 9 | 20,46 | 22,73 | 22,73 | 10 | 22,73 | 25,01 | 25,00 | 11 | 25,01 | 27,28 | 27,27 | 12 | 27,28 | 29,55 | 29,55 | 13 | 29,55 | 31,82 | 31,82 | 14 | 31,82 | 34,10 | 34,09 | 15 | 34,10 | 36,37 | 36,36 | 16 | 36,37 | 38,64 | 38,64 | 17 | 38,64 | 40,91 | 40,91 | 18 | 40,91 | 43,19 | 43,18 | 19 | 43,19 | 45,46 | 45,45 | 20 | 45,46 | 47,73 | 47,73 | 21 | 47,73 | 50,01 | 50,00 | 22 | 50,01 | 52,28 | 52,27 | 23 | 52,28 | 54,55 | 54,55 | 24 | 54,55 | 56,82 | 56,82 | 25 | 56,82 | 59,10 | 59,09 | 26 | 59,10 | 61,37 | 61,36 | 27 | 61,37 | 63,64 | 63,64 | 28 | 63,64 | 65,91 | 65,91 | 29 | 65,91 | 68,19 | 68,18 | 30 | 68,19 | 70,46 | 70,45 | 31 | 70,46 | 72,73 | 72,73 | 32 | 72,73 | 75,01 | 75,00 | 33 | 75,01 | 77,28 | 77,27 | 34 | 77,28 | 79,55 | 79,55 | 35 | 79,55 | 81,82 | 81,82 | 36 | 81,82 | 84,10 | 84,09 | 37 | 84,10 | 86,37 | 86,36 | 38 | 86,37 | 88,64 | 88,64 | 39 | 88,64 | 90,91 | 90,91 | 40 | 90,91 | 93,19 | 93,18 | 41 | 93,19 | 95,46 | 95,45 | 42 | 95,46 | 97,73 | 97,73 | 43 | 97,73 | 100,00 | 100,00 | 44 |
1bis L’UFAS emana prescrizioni relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione della rendita. È determinante il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato al momento dell’anticipazione della rendita e quello degli assicurati della sua classe d’età al raggiungimento dell’età di riferimento.225 2 Viene assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato e quello degli assicurati della sua classe d’età comporti almeno il 97,73 per cento. 3 e 4 ...226. 224Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 225Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 1998 (RU 1998 2579). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 226 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2000, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1351).
|
Art. 52a Durata di contribuzione inferiore a un anno all’insorgere dell’evento assicurato 227228
Se una persona non ha una durata di contribuzione di un anno intero, tra il 1°gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato, la somma di tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi dall’età di 17 anni compiuti fino al sorgere del diritto alla rendita, nonché la somma degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali sono divisi per la somma degli anni e dei mesi durante i quali la persona ha versato contributi. 227Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
|
Art. 52b Computo dei periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 20 anni 229
1 Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell’articolo 29ter o dell’articolo 40 capoverso 4 LAVS, i periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive. 2 Al momento dell’anticipazione della rendita, i periodi di contribuzione di cui al capoverso 1 possono essere computati soltanto per colmare le lacune contributive sorte prima dell’anticipazione della rendita. 229Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
|
Art. 52c Periodi di contribuzione nell’anno in cui sorge il diritto alla rendita 230
I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita. 230Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
|
Art. 52d Conteggio degli anni di contribuzione mancanti 231
Per compensare gli anni di contribuzione mancanti anteriori al 1° gennaio 1979 si aggiungono, se l’interessato era assicurato in applicazione degli articoli 1a o 2 LAVS o avrebbe avuto la possibilità di esserlo, gli anni di contribuzione giusta la tabella seguente:232 Anni interi di contribuzione dell’assicurato | Anni interi di contribuzione computati completivamente fino a | da | a | | 20 | 26 | 1 | 27 | 33 | 2 | da 34 | | 3 |
231Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 232 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710).
|
Art. 52dbis Nuovo calcolo della rendita 233
Il nuovo calcolo della rendita secondo l’articolo 29bis capoversi 3 e 4 LAVS è effettuato una sola volta e su richiesta. Si può tenere conto soltanto dei contributi versati tra il raggiungimento dell’età di riferimento e il mese della richiesta, ma al massimo dei contributi versati fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. 233 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
|
Art. 52dter Inizio del diritto alla rendita risultante dal nuovo calcolo 234
Il diritto alla rendita ricalcolata secondo l’articolo 29bis capoversi 3 e 4 LAVS nasce il primo giorno del mese seguente la presentazione della richiesta. 234 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
|
Art. 52dquater Redditi da attività lucrativa considerati per colmare eventuali lacune contributive 235
Per la determinazione dell’importo corrispondente al 40 per cento di cui all’articolo 29biscapoverso 4 lettera a LAVS sono considerati tutti i redditi da attività lucrativa, indipendentemente dal loro assoggettamento a contribuzione. 235 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
|
Art. 52e Diritto all’attribuzione di accrediti per compiti educativi 236
Gli accrediti per compiti educativi sono attribuiti anche per gli anni durante i quali i genitori avevano la custodia dei figli senza avere l’autorità parentale. 236Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
|
Art. 52f Computo di accrediti per compiti educativi 237
1 Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l’intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l’anno in cui il diritto si estingue. È fatto salvo il capoverso 5. 2 L’accredito per compiti educativi corrispondente all’anno dello scioglimento del matrimonio o all’anno del decesso di uno dei genitori è concesso al genitore al quale è stata attribuita l’autorità parentale o al genitore superstite. 2bis ...238 3 Se il figlio muore durante l’anno civile della sua nascita, vengono computati accrediti per compiti educativi durante un anno. Questi accrediti sono ripartiti tra i coniugi, anche quando cadono nell’anno civile del matrimonio. È fatto salvo il capoverso 5. 4 Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi. 5 Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi. 237Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 238 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2681). Abrogato dal n. I dell’O del 14 mag. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1361).
|
Art. 52fbis Assegnazione di accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio 239
1 Il giudice o l’autorità di protezione dei minori che decide in merito all’autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio, all’attribuzione della custodia oppure alla partecipazione alla cura del figlio stabilisce nel contempo l’assegnazione degli accrediti per compiti educativi. 2 Il giudice o l’autorità di protezione dei minori assegna l’intero accredito per compiti educativi al genitore che provvede in misura preponderante alla cura del figlio comune. L’accredito per compiti educativi va diviso per metà se i genitori partecipano in ugual misura alla cura del figlio. 3 I genitori che istituiscono l’autorità parentale congiunta sulla base di una dichiarazione all’ufficio dello stato civile o all’autorità di protezione dei minori concludono nel contempo per scritto una convenzione secondo cui l’intero accredito per compiti educativi va assegnato a uno di loro o diviso per metà, oppure presentano una tale convenzione entro tre mesi alla competente autorità di protezione dei minori. Se la convenzione non è presentata entro tale termine, l’autorità di protezione dei minori decide d’ufficio sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi conformemente al capoverso 2. 4 I genitori possono convenire per scritto in ogni momento che, fatto salvo l’articolo 52f capoverso 4, in futuro l’accredito per compiti educativi sarà interamente assegnato a uno di loro o diviso per metà. Ciò vale anche se un giudice o l’autorità di protezione dei minori ha già deciso in merito all’assegnazione dell’accredito per compiti educativi. 5 L’articolo 29sexies capoverso 3 secondo periodo LAVS si applica per analogia alla divisione per metà dell’accredito per compiti educativi. 6 Fino alla decisione in merito alla sua assegnazione, l’accredito per compiti educativi è interamente assegnato alla madre. 7 Le modifiche nell’assegnazione dell’accredito per compiti educativi hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. 239 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1361).
|
Art. 52g Accrediti per compiti assistenziali a. Condizione della facile raggiungibilità 240
La condizione della facile raggiungibilità è adempiuta in particolare se chi prodiga assistenza abita a non più di 30 chilometri di distanza dalla persona assistita o può raggiungerla entro un’ora. 240Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).
|
Art. 52h241
241Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995 (RU 1996 668). Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3835).
|
Art. 52i c. Condizioni soddisfatte contemporaneamente da parecchie persone 242
Quando parecchie persone soddisfano contemporaneamente le condizioni per il computo di accrediti per compiti assistenziali, l’accredito è suddiviso in parti uguali fra tutte le persone che ne hanno diritto. 242Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
|
Art. 52k d. Computo di accrediti per compiti assistenziali 243
Per la determinazione dell’importo degli accrediti per compiti assistenziali, l’articolo 52fè applicabile per analogia. 243Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
|
Art. 52l e. Domanda 244
1 Il diritto al computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere notificato alla cassa di compensazione cantonale del domicilio della persona assistita. La domanda deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale. 2 Se parecchie persone fanno valere il diritto all’accredito per compiti assistenziali, devono indirizzare la loro domanda congiuntamente. 244Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
|
Art. 53 Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite 245246
1 L’UFAS emana prescrizioni per il calcolo delle rendite e stabilisce tavole delle rendite d’uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell’importo minimo della stessa.247 2 Le rendite mensili vengono arrotondate al franco superiore qualora l’importo considerato comprenda una frazione uguale o superiore a 50 centesimi e al franco inferiore se detta frazione non raggiunge i 50 centesimi. 245Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 246 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
|
Art. 53bis Somma delle rendite spettanti ai coniugi con durata di contribuzione incompleta 248
Se uno dei due coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l’importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell’importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre. 248Introdotto dal n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972 (RU 1972 2338). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
|
Art. 53ter Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita 249
1 In caso di riscossione anticipata di una percentuale della rendita di vecchiaia, l’importo massimo delle due rendite determinato conformemente all’articolo 53bis è ulteriormente moltiplicato per la percentuale di rendita più elevata. Questo vale per analogia anche quando uno dei coniugi riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia e l’altro riscuote una rendita d’invalidità. 2 In caso di rinvio di una parte della rendita di vecchiaia, si considera sempre la rendita intera. 249Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
|
Art. 54 Calcolo delle rendite per superstiti 250
Quando la persona deceduta ha compiuto l’età indicata qui sotto, l’aumento del reddito medio proveniente da un’attività lucrativa, secondo l’articolo 33 capoverso 3 LAVS, ammonta a: | per cento |
---|
meno di 23 | 100 | 23 | 90 | 24 | 80 | 25 | 70 | 26 | 60 | 27 | 50 | 28–29 | 40 | 30–31 | 30 | 32–34 | 20 | 35–38 | 10 | 39–45 | 5 | più di 45 | 0 |
250Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668).
|
Art. 54bis Riduzione delle rendite per figli e delle rendite per orfani 251
1 ...252 2 Le rendite per i figli o le rendite per orfani non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma tra il 150 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia e gli importi minimi di tre rendite per i figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell’importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).253 3 La riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani. 4 Nei casi di rendita parziale, l’importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l’articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2. 251Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). 252 Abrogato dal n. II 2 dell’O del 28 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155). 253 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
|