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Art. 4 Autorizzazione
1 L’autorità di vigilanza autorizza gli assicuratori ai sensi degli articoli 2 e 3(assicuratori) che adempiono i requisiti della presente legge e tutelano gli interessi degli assicurati a esercitare l’assicurazione sociale malattie. 2 Pubblica un elenco degli assicuratori autorizzati.
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Art. 5 Condizioni di autorizzazione
Gli assicuratori devono: - a.
- rivestire la forma giuridica della società anonima, della società cooperativa, dell’associazione o della fondazione;
- b.
- avere sede in Svizzera;
- c.
- disporre di un’organizzazione e di una gestione garanti dell’osservanza delle prescrizioni legali;
- d.
- disporre di un capitale di partenza sufficiente, essere sempre in grado di soddisfare gli obblighi finanziari e, in particolare, disporre delle riserve necessarie;
- e.
- disporre di un ufficio di revisione esterno abilitato;
- f.
- esercitare l’assicurazione sociale malattie secondo il principio della mutualità e garantire la parità di trattamento degli assicurati; destinano a soli scopi d’assicurazione sociale malattie i fondi provenienti da quest’ultima;
- g.9
- offrire l’assicurazione sociale malattie anche alle persone tenute ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito; in casi particolari, l’autorità di vigilanza può esentare, su richiesta, taluni assicuratori da questo obbligo;
- h.
- esercitare l’assicurazione facoltativad’indennità giornaliera conformemente alla LAMal10;
- i.
- accettare, nei limiti del corrispettivo raggio d’attività territoriale, ogni persona tenuta ad assicurarsi o avente diritto a stipulare un’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera;
- j.
- essere in grado di adempiere tutti gli altri requisiti della presente legge e della LAMal.
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 74; FF 2022 1180). 10 RS 832.10
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Art. 6 Delega di compiti
1 Gli assicuratori possono delegare compiti a un’altra impresa del gruppo assicurativo, a una federazione di assicuratori o a terzi. 2 Non possono essere delegati: - a.
- la direzione generale e il controllo da parte del consiglio di amministrazione;
- b.
- i rimanenti compiti dirigenziali fondamentali, ivi compresa l’emanazione di decisioni ai sensi dell’articolo 49 della legge federale del 6 ottobre 200011 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
3 Gli assicuratori devono garantire che la vigilanza sui compiti delegati possa essere esercitata senza restrizioni.
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Art. 7 Domanda di autorizzazione
1 La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’autorità di vigilanza. 2 La domanda deve essere corredata del piano d’esercizio. Quest’ultimo deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti: - a.
- gli statuti dell’assicuratore, l’atto costitutivo e un estratto del registro di commercio (iscrizione);
- b.
- l’organizzazione dell’assicuratore, se del caso anche del gruppo assicurativo a cui esso appartiene;
- c.
- i nominativi e i curriculum vitae dei membri degli organi d’amministrazione e di direzione;
- d.
- la denominazione dell’ufficio di revisione esterno e il nominativo del capo revisore;
- e.
- indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del capitale o dei voti o che in altro modo possono influenzare notevolmente l’attività dell’assicuratore;
- f.
- indicazioni sulla dotazione finanziaria dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera secondo la LAMal12;
- g.
- il bilancio d’apertura della cassa malati;
- h.
- i bilanci di previsione e i conti economici di previsione della cassa malati per i primi tre esercizi;
- i.
- se del caso, il piano di riassicurazione e i contratti di riassicurazione;
- j.
- indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi;
- k.
- indicazioni circa il raggio d’attività territoriale dell’assicuratore;
- l.
- se del caso, i contratti e altri accordi mediante i quali si intende delegare a terzi compiti essenziali dell’assicuratore;
- m.
- le tariffe dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera;
- n.
- le disposizioni sulle forme particolari dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 62 LAMal) e sull’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera (art. 67–77 LAMal), nonché le disposizioni generali di assicurazione;
- o.
- se la cassa malati prevede di esercitare assicurazioni complementari e altri rami d’assicurazione, la comunicazione inerente all’avvenuta presentazione della domanda all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);
- p.
- se l’assicuratore prevede di esercitare l’assicurazione malattia nel Principato del Liechtenstein, la comunicazione inerente all’avvenuta presentazione della relativa domanda in tale Paese.
3 L’autorità di vigilanza può chiedere ulteriori indicazioni e documenti, se necessari per decidere in merito alla domanda d’autorizzazione.
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Art. 8 Modifiche del piano d’esercizio
1 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a, i e k–n necessitano dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. 2 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere b–f, j, o e p devono essere previamente comunicate all’autorità di vigilanza. Sono considerate autorizzate se l’autorità di vigilanza non avvia una verifica entro otto settimane dalla comunicazione.
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Art. 9 Modifica della struttura giuridica, trasferimento di patrimonio e trasferimento dell’effettivo degli assicurati
1 L’assicuratore che intende modificare la propria struttura giuridica o effettuare un trasferimento di patrimonio secondo la legge del 3 ottobre 200313 sulla fusione deve comunicarlo all’autorità di vigilanza. 2 Entro otto settimane dalla comunicazione, l’autorità di vigilanza può proibire o subordinare a condizioni una modifica che può pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, l’assicuratore o gli interessi degli assicurati. 3 Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale dell’effettivo degli assicurati a un altro assicuratore richiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Quest’ultima autorizza il trasferimento se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme.
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Art. 10 Partecipazioni
1 L’assicuratore che intende partecipare a un’altra impresa deve comunicarlo all’autorità di vigilanza se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’altra impresa. 2 Chiunque intende partecipare direttamente o indirettamente a un assicuratore deve comunicarlo all’autorità di vigilanza se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’assicuratore. 3 Chiunque intende ridurre la propria partecipazione a un assicuratore sotto le soglie del 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure intende modificare la partecipazione in modo tale che l’assicuratore cessi di essere sua filiale, deve comunicarlo all’autorità di vigilanza. 4 L’autorità di vigilanza può proibire o subordinare a condizioni una partecipazione che può pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, l’assicuratore o gli interessi degli assicurati.
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Art. 11 Riserva di altre leggi
Sono fatte salve le disposizioni della legge del 6 ottobre 199514 sui cartelli concernenti la valutazione delle concentrazioni di imprese e le disposizioni della legge del 3 ottobre 200315 sulla fusione.
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