Nella seguente tabella l’Irlanda del Nord non è considerata uno Stato terzo. Quando il Paese terzo è il Regno Unito, sono inclusi solo Inghilterra, Galles e Scozia. Merci | Voce di tariffa doganale36 | Origine | Condizioni specifiche |
---|
- 1.
- Substrato colturale, aderente o associato ai vegetali, destinato a mantenere la vitalità dei vegetali, ad eccezione del mezzo sterile di vegetali in vitro
| – | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- il substrato colturale, al momento della piantagione dei vegetali associati:
- i.
- non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali o altri fini agricoli, oppure
- ii.
- era composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali o altri fini agricoli,
oppure - iii.
- era stato sottoposto ad efficace fumigazione o trattamento termico per garantire l’assenza di organismi nocivi, operazioni menzionate nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure
- iv.
- era stato oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l’assenza di organismi nocivi, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
|
Merci | Voce di tariffa doganale | Origine | Condizioni specifiche |
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| | | - e
- in tutti i casi di cui ai punti da i. a iv., era stato immagazzinato e conservato in condizioni appropriate per mantenerlo indenne da organismi nocivi da quarantena;
- e
- b.
- dal momento della piantagione:
- i.
- sono state prese adeguate misure per garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena, comprese almeno le misure seguenti:
- –
- isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione,
- –
- misure di igiene,
- –
- utilizzo di acqua indenne da organismi nocivi da quarantena;
- oppure
- ii.
- nelle 2 settimane precedenti l’esportazione il substrato colturale compresa, ove opportuno, la terra, sono stati completamente rimossi tramite lavaggio utilizzando acqua indenne da organismi nocivi da quarantena. Il reimpianto può essere eseguito in un substrato colturale che adempie le condizioni di cui alla lettera a. Sono mantenute condizioni adeguate per preservare l’indennità dagli organismi nocivi da quarantena, di cui alla lettera b.
| - 2.
- Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali
| ex 8432.1000 ex 8432.2100 ex 8432.2900 ex 8432.3100 ex 8432.3900 ex 8432.4100 ex 8432.4200 ex 8432.8000 ex 8432.9000 ex 8433.4000 ex 8433.5100 ex 8433.5300 ex 8436.8000 ex 8701.2100 ex 8701.2200 ex 8701.2300 ex 8701.2400 ex 8701.2900 ex 8701.9110 ex 8701.9190 ex 8701.9210 ex 8701.9290 ex 8701.9310 ex 8701.9390 ex 8701.9410 ex 8701.9490 ex 8701.9510 ex 8701.9590 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che le macchine o i veicoli sono puliti e privi di terra e frammenti di vegetali. | - 2.1
- Vegetali destinati alla piantagione, esclusi cormi, rizomi, sementi, tuberi e vegetali in coltura tissutale
| ex 0601 0602 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- sono stati coltivati in vivai registrati e controllati dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine;
- e
- b.
- sono stati ispezionati in periodi opportuni e prima dell’esportazione.
| - 3.
- Vegetali destinati alla piantagione con radici, coltivati all’aperto
| ex 0601 ex 0602 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- il luogo di produzione è notoriamente indenne da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et. al. e da Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival;
- e
- b.
- i vegetali provengono da un sito di produzione notoriamente indenne da Globodera pallida (Stone) Behrens e da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
| - 4.
- Vegetali destinati alla piantagione, eccetto bulbi, cormi, rizomi, sementi, tuberi e vegetali in coltura tissutale
| 0602 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e: - a.
- provengono da un’area che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- b.
- provengono da un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny in seguito ad controlli ufficiali eseguite almeno mensilmente nei 3 mesi precedenti l’esportazione;
- oppure
- c.
- immediatamente prima dell’esportazione, sono stati sottoposti a un trattamento idoneo contro Thripspalmi Karny, indicato dettagliatamente nei certificati fitosanitari, sono stati sottoposti a controllo ufficiale e sono risultati indenni da Thrips palmi Karny.
| - 4.1
- Vegetali destinati alla piantagione con radici, esclusi i vegetali in coltura tissutale
| ex 0601.2020 ex 0601.2091 ex 0601.2099 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- sono originari di un Paese che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne enterolobiiYang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un substrato colturale che, al momento dell’impianto:
- i.
- non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali o altri fini agricoli;
oppure - ii.
- era composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali o altri fini agricoli;
oppure - iii.
- è stato sottoposto a fumigazione o trattamento termico per garantire l’assenza di Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, e tali trattamenti sono indicati nel certificato fitosanitario;
oppure - iv.
- è stato oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l’assenza di Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, e tale approccio è indicato nel certificato fitosanitario; e
in tutti i casi di cui ai punti da i. a iv. era stato immagazzinato e conservato in condizioni appropriate per mantenerlo esente da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e, dal momento dell’impianto, sono state prese adeguate misure per garantire che i vegetali rimanessero esenti da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, comprese almeno le seguenti: - –
- isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione e
- –
- misure di igiene;
- oppure
- d.
- i. provengono da un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
e
ii. subito prima dell’esportazione, le radici di un campione rappresentativo della partita è stato sottoposto a ispezione ed è risultato esente dai sintomi di Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. | - 4.2
- Vegetali destinati alla piantagione con substrato colturale destinato a mantenere la vitalità dei vegetali, esclusi i vegetali in coltura tissutale e le piante acquatiche
| ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Canada, Cina, Giappone, India, Russia, Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Popillia japonica Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- b.
- sono stati coltivati in un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Popillia japonica Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:
- i.
- che è stato sottoposto a un’ispezione annuale e ad almeno un’ispezione mensile nei tre mesi precedenti l’esportazione per rilevare eventuali indizi di Popillia japonica Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutti i vegetali, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono i vegetali;
e - ii.
- che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l’assenza di Popillia japonica Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni;
e - iii.
- immediatamente prima dell’esportazione i vegetali e il substrato colturale sono stati sottoposti a un’ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da Popillia japonica Newman;
e - iv.
- i vegetali:
- –
- sono stati manipolati e confezionati o trasportati in modo tale da impedire l’infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione;
oppure - –
- sono stati spostati al di fuori della stagione di volo di Popillia japonicaNewman;
- oppure
- c.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Popillia japonica Newman, e i vegetali:
- i.
- sono stati manipolati e confezionati o trasportati in modo tale da impedire l’infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il sito di produzione;
oppure - ii.
- sono stati spostati al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman;
- oppure
- d.
- sono stati prodotti seguendo un approccio sistemico approvato dall’UFAG o dalla Commissione Europea per garantire che i vegetali fossero esenti da Popillia japonica Newman.
| - 5.
- Vegetali destinati alla piantagione annuali e biennali, escluse Poaceae e sementi
| ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- sono stati coltivati in vivaio;
- b.
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti;
- c.
- sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell’esportazione;
- d.
- sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e
- e.
- sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.
| - 6.
- Vegetali destinati alla piantagione, della famiglia Poaceae di erbe ornamentali perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., escluse le sementi
| ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- sono stati coltivati in vivaio;
- b.
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti;
- c.
- sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell’esportazione;
- d.
- sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e
- e.
- sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.
| - 7.
- Vegetali destinati alla piantagione, esclusi vegetali in riposo vegetativo, vegetali in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi.
- –
- Gli organismi nocivi da quarantena rilevanti sono:
- –
- Begomovirus eccetto: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,
- –
- Cowpea mild mottle virus,
- –
- Lettuce infectious yellows virus,
- –
- Melon yellowing-associated virus,
- –
- Squash vein yellowing virus,
- –
- Sweet potato chlorotic stunt virus,
- –
- Sweet potato mild mottle virus,
- –
- Tomato mild mottle virus
| ex 0602 | Tutti gli Stati terzi in cui sono notoriamente presenti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti | | | | - a.
- in cui Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o altri vettori degli organismi nocivi da quarantena non sono notoriamente presenti
| Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi da quarantena rilevanti è stato riscontrato sui vegetali durante il ciclo vegetativo completo. | | | - b.
- in cui Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) o altri vettori degli organismi nocivi da quarantena sono notoriamente presenti
| Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi da quarantena rilevanti è stato riscontrato sui vegetali durante il ciclo vegetativo completo, e: - a.
- che i vegetali provengono da aree notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi da quarantena;
- oppure
- b.
- il sito di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti in seguito a controlli ufficiali effettuati in periodi opportuni per rilevare l’organismo nocivo;
- oppure
- c.
- i vegetali sono stati sottoposti a un trattamento efficace atto a eradicare Bemisia tabaci Genn. e degli altri vettori degli organismi nocivi da quarantena e sono risultati indenni da entrambi prima dell’esportazione.
| - 8.
- Vegetali destinati alla piantagione, di specie erbacee, esclusi bulbi, cormi, vegetali della famiglia Poaceae, rizomi, sementi, tuberi e vegetali in coltura tissutale
| ex 0602.10 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi nei quali Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch) sono notoriamente presenti | - Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:
- a.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- b.
- provengono da un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne daLiriomyza sativae(Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch) in seguito a controlli ufficiali eseguiti almeno mensilmente nei 3 mesi precedenti l’esportazione;
- oppure
- c.
- immediatamente prima dell’esportazione i vegetali hanno subito un trattamento idoneo contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa
(Malloch), sono stati sottoposti a un controllo ufficiale e sono risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch).
Il trattamento indicato alla lettera c è menzionato nel certificato fitosanitario. | - 9.
- Vegetali erbacei perenni destinati alla piantagione, escluse le sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (eccetto Dianthus L.), Compositae (escluso Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (esclusa Fragaria L.)
| ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina | - Dichiarazione ufficiale che i vegetali:
- a.
- sono stati coltivati in vivaio;
- b.
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti;
- c.
- sono stati controllati in periodi opportuni e prima dell’esportazione;
- d.
- sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e
- e.
- sono risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.
| - 10.
- Alberi e arbusti destinati alla piantagione, esclusi sementi e vegetali in coltura tissutale
| ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Macedonia del nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- sono puliti (vale a dire privi di frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti;
- b.
- sono stati coltivati in vivaio;
- c.
- sono stati sottoposti a controlli in periodi opportuni e prima dell’esportazione e sono risultati indenni da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; sono inoltre risultati indenni da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi oppure hanno subito un trattamento idoneo, atto a eradicare tali organismi.
| - 11.
- Alberi e arbusti a foglia caduca destinati alla piantagione, esclusi sementi e vegetali in coltura tissutale
| ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.3000 ex 0602.4000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia e Ucraina | Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie | - 12.
- Ortaggi a radice e tubercoli, esclusi tuberi di Solanumtuberosum L.
| 0706.10 0706.9011 0706.9018 0706.9019 0706.9021 0706.9028 0706.9029 0706.9030 0706.9031 0706.9039 0706.9050 0706.9051 0706.9059 0706.9060 0706.9061 0706.9069 0706.9090 ex 0709.9999 ex 0714.1000 ex 0714.2010 ex 0714.2090 ex 0714.3010 ex 0714.3090 ex 0714.4010 ex 0714.4090 ex 0714.5010 ex 0714.5090 ex 0714.9020 ex 0714.9090 ex 0910.1100 ex 0910.3000 ex 0910.9900 ex 1212.9110 ex 1212.9190 ex 1212.9410 ex 1212.9490 ex 1212.9920 ex 1212.9990 ex 1214.9011 ex 1214.9019 ex 1214.9090 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell’1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale. | - 13.
- Bulbi, cormi, rizomi e tuberi, destinati alla piantagione, esclusi tuberi di Solanum tuberosum L.
| 0601.1010 0601.1090 0601.2010 0601.2020 0601.2091 0601.2099 ex 0910.1100 ex 0910.2000 ex 0910.3000 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che l’invio o il lotto non contengono più dell’1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale. | - 14.
- Tuberi di Solanumtuberosum L.
| 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che l’invio o il lotto non contengono più dell’1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale. | - 15.
- Tuberi di Solanumtuberosum L.
| 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i tuberi provengono da: - a.
- un Paese in cui Tecia solanivora (Povolný) non è notoriamente presente;
- oppure
- b.
- un’area indenne da Tecia solanivora (Povolný), istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
| - 16.
- Tuberi di Solanumtuberosum L.
| 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i tuberi provengono da Paesi notoriamente indenni da Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouiuoi et al.;
- oppure
- b.
- nel Paese d’origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle dell’UFAG per la lotta contro Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouiuoi et al.
| - 17.
- Tuberi di Solanumtuberosum L.
| 0701.1010 0701.1090 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tutti gli Stati terzi in cui Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival è notoriamente presente | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i tuberi provengono da aree notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (tutte le razze, eccetto la razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e nessun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival è stato riscontrato sul luogo di produzione né nelle immediate vicinanze per un periodo adeguato;
- oppure
- b.
- nel Paese d’origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle dell’UFAG per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.
| - 18.
- Tuberi di Solanumtuberosum L., destinati alla piantagione
| 0701.1010 0701.1090 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i tuberi provengono da un sito notoriamente indenne da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e da Globodera pallida (Stone) Behrens. | - 19.
- Tuberi di Solanumtuberosum L., destinati alla piantagione
| 0701.1010 0701.1090 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i tuberi provengono da aree in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstoniasyzigii subsp. indonesiensis Safni et al. sono notoriamente assenti;
- oppure
- b.
- nelle aree in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. o Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. è notoriamente presente, i tuberi provengono da un luogo di produzione risultato indenne da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. Celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. o ritenuto dall’UFAG indenne dai suddetti organismi nocivi in seguito a misure prese al fine di eradicare Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.
| - 20.
- Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione
| 0701.1010 0701.1090 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i tuberi: - a.
- sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen sulla base di un’indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva dei vegetali ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle patate coltivate nel luogo di produzione;
- oppure
- d.
- dopo la raccolta i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l’eventuale presenza di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi opportuni e comunque all’atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori, e non sono stati osservati sintomi di Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen.
| - 21.
- Tuberi di Solanumtuberosum L., esclusi quelli destinati alla piantagione
| 0701.9010 0701.9091 0701.9099 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i tuberi provengono da aree in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. sono notoriamente assenti. | - 21.1
- Vegetali destinati alla piantagione di Cucurbitaceae Juss. e Solanaceae Juss., esclusi bulbi, cormi, rizomi, pollini, sementi, tuberi e vegetali in coltura tissutale
| ex 0602.1090 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi | - Dichiarazione ufficiale che i vegetali:
- a.
- sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Ceratothripoides claratris (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Ceratothripoides claratris (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica volta a impedire l’introduzione di Ceratothripoides claratris (Shumsher), e che è stato sottoposto per almeno tre mesi prima dell’esportazione ad almeno un’ispezione per rilevare la presenza di Ceratothripoides claratris (Shumsher).
| - 21.2
- Vegetali destinati alla piantagione di Allium cepa L., Asparagus L., Cynara scolymus L., Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa, L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L., e Tagetes L., esclusi bulbi, cormi, vegetali in coltura tissutale, rizomi, pollini, sementi e tuberi.
| ex 0602.1090 ex 0602.2039 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2089 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosislongifila Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- b.
- sono stati coltivati per un periodo di almeno due mesi precedente l’esportazione, o nel caso dei vegetali di età inferiore a due mesi, hanno trascorso tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica che il Paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, sulla base delle ispezioni ufficiali effettuate durante tutto il loro ciclo vitale o nel corso degli ultimi due mesi precedenti l’esportazione.
| - 22.
- Vegetali destinati alla piantagione di Capsicum annuum L., Solanumlycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L., escluse le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.9030 ex 0602.9050 ex 0602.9070 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi in cui Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. o Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. è notoriamente presente | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i vegetali provengono da aree risultate indenni da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum
Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.; - oppure
- b.
- nessun sintomo di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
| - 23.
- Vegetali di Solanum lycopersicum L. e Solanummelongena L., esclusi i frutti e le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da: - a.
- un Paese riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese
di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
| - 24.
- Vegetali destinati alla piantagione di Beta vulgaris L., escluse le sementi
| ex 0602.9011 ex 0602.9019 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus è stato riscontrato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. | - 24.1
- Vegetali destinati alla piantagione di Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. e Rubus L., esclusi i vegetali in coltura tissutale, i pollini e le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi | - Dichiarazione ufficiale che i vegetali:
- a.
- sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Eotetranychus lewisi (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Eotetranychus lewisi (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- provengono da un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Eotetranychus lewisi (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
| - 25.
- Vegetali di Chrysanthemum L., Dianthus L.
e Pelargonium l’Hérit. ex Ait., escluse le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 0603.12 0603.14 ex 0603.1931 ex 0603.9038 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i vegetali provengono da un’area indenne da Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith e Spodoptera litura (Fabricius), istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- nessun indizio di Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith e Spodoptera litura (Fabricius) è stato riscontrato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo;
- oppure
- c.
- i vegetali sono stati sottoposti a un trattamento idoneo, atto a proteggerli dagli organismi nocivi rilevanti.
| - 26.
- Vegetali destinati alla piantagione di Chrysanthemum L. e Solanum lycopersicum L., escluse le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale: - a.
- in un Paese indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus;
- oppure
- b.
- in un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- c.
- in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus e ciò è stato confermato da controlli ufficiali e, se del caso, analisi.
| - 27.
- Vegetali destinati alla piantagione di Pelargonium L’Herit. ex Ait., escluse le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi in cui Tomato ringspot virus è notoriamente presente: | | | | - a.
- in cui Xiphinema americanumCobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinemainaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (popolazioni non europee) Dalmasso e Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo o altri vettori di Tomato ringspot virus non sono notoriamente presenti
| Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- provengono direttamente da luoghi di produzione notoriamente indenni
da Tomato ringspot virus; - oppure
- b.
- derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri risultate indenni da Tomato ringspot virus nell’ambito di un sistema ufficialmente approvato di analisi virologiche.
|
| | - b.
- in cui Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (popolazioni non europee) Dalmasso e Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo o altri vettori di Tomato ringspot virus sono notoriamente presenti
| Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- provengono direttamente da luoghi di produzione notoriamente indenni
da Tomato ringspot virus nella terra o nei vegetali; - oppure
- b.
- derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri risultate indenni
da Tomato ringspot virus nell’ambito di un sistema ufficialmente approvato di analisi virologiche.
| - 28.
- Fiori recisi di Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. e Solidago L., e ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.
| 0603.12 0603.14 0603.19 0709.40 ex 0709.9999 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: - a.
- provengono da un Paese riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyzamaculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti a controlli ufficiali e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch).
| - 29.
- Fiori recisi di Orchidaceae
| 0603.13 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi: - a.
- provengono da un Paese riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti a controlli ufficiali e risultati indenni da Thrips palmi Karny.
| - 29.1
- Fiori recisi di Orchidaceae
| 0603.13 | Thailand | - Amtliche Feststellung, dass die Schnittblumen:
- a.
- an einem Erzeugungsort erzeugt wurden, der auf der Grundlage von amtlichen Kontrollen, die in den drei Monaten vor der Ausfuhr mindestens monatlich durchgeführt wurden, als frei von Thrips palmi Karny befunden wurde;
- oder
- b.
- einer geeigneten Begasung unterzogen wurden, um sicherzustellen, dass sie frei von Thrips palmi Karny sind, und die Einzelheiten der Behandlung sind im Pflanzengesundheitszeugnis angegeben.
|
| 0603.13 | Thailand | - Amtliche Feststellung, dass die Schnittblumen:
- a.
- an einem Erzeugungsort erzeugt wurden, der auf der Grundlage von amtlichen Kontrollen, die in den drei Monaten vor der Ausfuhr mindestens monatlich durchgeführt wurden, als frei von Thrips palmi Karny befunden wurde;
- oder
- b.
- einer geeigneten Begasung unterzogen wurden, um sicherzustellen, dass sie frei von Thrips palmi Karny sind, und die Einzelheiten der Behandlung sind im Pflanzengesundheitszeugnis angegeben.
|
| Tailandia | - Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi:
- a.
- sono stati prodotti in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno su base mensile nei tre mesi precedenti l’esportazione;
- oppure
- b.
- sono stati sottoposti a un adeguato trattamento di fumigazione per garantire che siano esenti da Thrips palmi Karny; tale trattamento è menzionato nel certificato fitosanitario.
| - 30.
- Vegetali destinati alla piantagione nanizzati naturalmente o artificialmente, escluse le sementi
| ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.3000 ex 0602.40 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono
stati coltivati, tenuti e curati per almeno 2 anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a un sistema di controllo sorvegliato ufficialmente; - b.
- i vegetali nei vivai di cui alla lettera a:
- i.
- almeno durante il periodo menzionato alla lettera a:
- –
- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm
da terra; - –
- sono stati sottoposti a trattamenti idonei per garantire l’assenza di ruggini non europee e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono menzionati nel certificato fitosanitario alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfestazione»;
- –
- sono stati sottoposti a controlli ufficiali almeno 6 volte all’anno a intervalli opportuni per individuare la presenza di organismi nocivi da quarantena conformemente al diritto sulla salute dei vegetali, e tali controlli sono stati effettuati anche su vegetali nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a, almeno mediante controllo visivo di ciascuna fila nel campo o nel vivaio e mediante controllo visivo di tutte le parti del vegetale al di sopra del substrato colturale, utilizzando un campione casuale di almeno 300 vegetali di un determinato genere se il numero di vegetali di tale genere non è superiore a 3 000, o del 10 % dei vegetali se gli esemplari di quel genere sono più di 3 000;
- –
- in seguito ai suddetti controlli sono risultati indenni dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti di cui al precedente punto, i vegetali infestati sono stati rimossi e i restanti vegetali, ove opportuno, sono stati efficacemente trattati, sono stati tenuti per un periodo di tempo adeguato e controllati per garantire che fossero indenni da tali organismi nocivi;
- –
- sono stati piantati in un substrato colturale artificiale che non è stato utilizzato in precedenza o in un substrato colturale naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico idoneo e sono risultati indenni da qualsiasi organismo nocivo da quarantena;
- –
- sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena e, nelle 2 settimane precedenti la spedizione, sono stati:
- –
- scossi e lavati con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e conservati a radice nuda, oppure
- –
- scossi e lavati con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e ripiantati in un substrato colturale rispondente ai requisiti di cui al punto i, quinto punto, oppure
- –
- sottoposti a trattamenti idonei, atti a garantire che il substrato colturale sia indenne da organismi nocivi da quarantena, e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono menzionati nel certificato fitosanitario alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfestazione»;
- ii.
- sono stati imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, recanti il numero di registrazione del vivaio registrato, e questo numero è stato indicato nella rubrica «Dichiarazione supplementare» sul certificato fitosanitario, per consentire l’identificazione delle partite.
| - 30.1
- Vegetali destinati alla piantagione di Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Rosa L., esclusi sementi, pollini e vegetali in coltura tissutale
| ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.40 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Eswatini, Filippine, Giappone, Guam, India, Indonesia, Iran, Isole Marianne settentrionali, Kenya, Laos, Malaysia, Maurizio, Micronesia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Riunione, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda e Vietnam | - Dichiarazione ufficiale che i vegetali:
- a.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Aleurocanthus spiniferus(Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- b.
- sono stati coltivati in un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:
- i.
- che è stato sottoposto, nell’anno precedente l’esportazione, a ispezioni ufficiali effettuate nei periodi opportuni;
e - ii.
- i cui vegetali sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione;
- oppure
- c.
- che sono stati sottoposti a un trattamento efficace volto a garantire che i vegetali siano esenti da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) e sono risultati esenti da tale organismo prima dell’esportazione.
| - 31.
- Vegetali di conifere (Pinopsida), esclusi i frutti e le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.20 0604.2021 0604.2029 ex 1404.9080 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang e Pissodes zitacuarenseSleeper. | - 32.
- Vegetali di conifere (Pinopsida), esclusi i frutti e le sementi, di altezza superiore a 3 m
| ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2021 ex 0604.2029 ex 1404.9080 | Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina | Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da Scolytidae spp. (specie non europee). | - 32.1
- Vegetali destinati alla piantagione di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W. Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I. M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F. Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanicaMill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C. DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence., Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C. R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer, esclusi i vegetali in coltura tissutale, i pollini e le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;
- oppure
- b.
- sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- c.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- d.
- sono stati coltivati:
- i.
- in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Euwallacea fornicatus sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall’organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l’utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dell’esportazione;
oppure - ii.
- in un sito di produzione risultato indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è confermata almeno dall’utilizzo di trappole e durante ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetta presenza dell’organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l’assenza; per Euwallacea fornicatus sensu lato è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in periodi opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell’organismo nocivo, tali vegetali devono essere immediatamente estirpati e distrutti;
e immediatamente prima dell’esportazione, le partite dei vegetali sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, in particolare nel fusto e nelle foglie, comprendente un campionamento distruttivo. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
| - 32.2
- Vegetali destinati alla piantagione di Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw e Xylosma G.Forst., esclusi i vegetali in coltura tissutale, i pollini e le sementi
| ex 0602.1090 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, azakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto;
- oppure
- b.
- sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- c.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Apriona germari (Hope), istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- d.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie
e- i.
- che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di Apriona germari (Hope), effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata;
e - ii.
- che è stato sottoposto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l’assenza di Apriona germari (Hope) è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni;
e - iii.
- i cui vegetali sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona germari (Hope), in particolare nel fusto dei vegetali; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo;
- oppure
e. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Apriona germari (Hope), e sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona germari (Hope), in particolare nel fusto dei vegetali; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo. | - 32.3
- Vegetali destinati alla piantagione di Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai e Zelkova serrata (Thunb.) Makino, esclusi i vegetali in coltura tissutale, i pollini e le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, azakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto;
- oppure
- b.
- sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- c.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- d.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie
e- i.
- che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di Apriona rugicollis Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata;
e - ii.
- che è stato sottoposto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l’assenza di Apriona rugicollis Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni;
e - iii.
- i cui vegetali sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona rugicollis Chevrolat, in particolare nel fusto dei vegetali; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.
- oppure
- e.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Apriona rugicollis Chevrolat e sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona rugicollis Chevrolat, in particolare nel fusto dei vegetali; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.
| - 32.4
- Vegetali destinati alla piantagione di Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid., Morus L., Populus L. e Salix L., esclusi i vegetali in coltura tissutale, i pollini e le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9011 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Moldova, Mongolia, Myanmar/ Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto;
- oppure
- b.
- sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- c.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Apriona cinerea Chevrolat, istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- d.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie
e- i.
- che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di Apriona cinerea Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata;
e - ii.
- che è stato sottoposto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l’assenza di Apriona cinerea Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni;
e - iii.
- i cui vegetali sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona cinerea Chevrolat, in particolare nel fusto dei vegetali; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo;
- oppure
e. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Apriona cinerea Chevrolat, e sono stati sottoposti immediatamente prima dell’esportazione a un’ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona cinerea Chevrolat, in particolare nel fusto dei vegetali; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo. | - 32.5
- Vegetali di Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry Laurus nobilis L., Leucothoe D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus L., Rhododendron L., tranne Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus L., Trientalis latifolia (Hook.), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium L. e Viburnum L., esclusi frutti, pollini e sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.3000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.19 | Canada, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Vietnam | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, istituite dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- b.
- non sono stati osservati indizi di Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld su eventuali vegetali sensibili del luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, comprendenti prove di laboratorio relative a eventuali sintomi sospetti svolte all’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo,
e un campione rappresentativo dei vegetali è stato ispezionato prima della spedizione ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld durante tali ispezioni.
| - 32.6
- Vegetali destinati alla piantagione di Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. o Ulmus L., esclusi marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline o sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto;
- oppure
- b.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Trirachys sartusSolsky, istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione indenne da Trirachys sartus Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui i vegetali sono stati coltivati:
- i. in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Trirachys sartus Solsky, che è stato sottoposto ad almeno un’ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di Trirachys sartusSolsky, effettuata in periodi dell’anno opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione;
oppure - ii.
- in un sito di produzione soggetto all’applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di Trirachys sartus Solsky, effettuate in periodi dell’anno opportuni per rilevare l’organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 500 m dove l’assenza di Trirachys sartus Solsky è stata confermata durante tali indagini ufficiali,
e immediatamente prima dell’esportazione i vegetali sono stati sottoposti a un’ispezione per rilevare la presenza di Trirachys sartus Solsky, in particolare sul fusto dei vegetali, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di Trirachys sartus Solsky.
| - 32.7
- Vegetali destinati alla piantagione di Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) e Quercus L., esclusi i vegetali in coltura tissutale, i pollini e le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Cina, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Vietnam | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto;
- oppure
- b.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Massicus raddei (Blessig), istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione in un sito di produzione indenne da Massicus raddei(Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui i vegetali sono stati coltivati:
- i. in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Massicus raddei (Blessig), che è stato sottoposto ad almeno un’ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di Massicus raddei (Blessig), effettuata in periodi dell’anno opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione;
oppure - ii.
- in un sito di produzione soggetto all’applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di Massicus raddei (Blessig), effettuate in periodi dell’anno opportuni per rilevare la presenza dell’organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2000 m dove l’assenza di Massicus raddei (Blessig) è stata confermata durante indagini ufficiali,
e immediatamente prima dell’esportazione i vegetali sono stati sottoposti a un’ispezione per rilevare la presenza di Massicus raddei (Blessig), in particolare sul fusto dei vegetali, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di Massicus raddei (Blessig).
| - 33.
- Vegetali di Castanea Mill. E Quercus L., esclusi i frutti e le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Cronartium spp, esclusi Cronartium gentianeum, Cronartium pini e Cronartium ribicola, è stato riscontrato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. | - 34.
- Vegetali di Quercus L., esclusi i frutti e le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 | Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da aree notoriamente indenni da Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. Nov. | - 35.
- Vegetali destinati alla piantagione di Corylus L., escluse le sementi
| ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Canada e Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da: - a.
- un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali
del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»; - oppure
- b.
- un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anisogramma anomala (Peck) E. Müller in seguito a controlli ufficiali eseguiti nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio degli ultimi 3 cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
| 36. Vegetali di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshuricaMaxim., Ulmus davidiana Planch. E Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., esclusi i frutti e le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 1404.90 | Bielorussia, Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America, Taiwan e Ucraina | Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da un’area riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine, nel rispetto delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dall’area nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell’organismo nocivo specificato; il nome dell’area è menzionato nel certificato fitosanitario e tale status dell’area è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato. | 37. Vegetali destinati alla piantagione di Juglans L. e Pterocarya Kunth, escluse le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che i vegetali destinati alla piantagione: - a.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- b.
- provengono da un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in
un raggio di almeno 5 km, in cui, nel corso di controlli ufficiali effettuati nei 2 anni precedenti l’esportazione, non sono stati riscontrati sintomi diGeosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat né del suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, né la presenza del vettore; i vegetali destinati alla piantagione sono stati controllati immediatamente prima dell’esportazione e sono stati manipolati e confezionati in modo da prevenire un’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione; - oppure
- c.
- provengono da un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento fisico e i vegetali destinati alla piantagione sono stati controllati immediatamente prima dell’esportazione e sono stati manipolati e confezionati in modo da prevenire un’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
| 38. Vegetali di Betula L., esclusi i frutti e le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2029 ex 1404.9080 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da un Paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory. | 39. Vegetali destinati alla piantagione di Platanus L., escluse le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Albania, Armenia, Stati Uniti d’America e Turchia | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»; - oppure
- b.
- sono stati coltivati in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Ceratocystis platani(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:
- i.
- registrato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine,
- e
- ii.
- sottoposto annualmente a controlli ufficiali per rilevare eventuali sintomi di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., anche nelle sue immediate vicinanze, effettuati nei periodi dell’anno più opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo in questione,
- e
- iii.
- un campione rappresentativo dei vegetali è stato sottoposto ad analisi per rilevare l’eventuale presenza di Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. &
T. C. Harr., in periodi dell’anno opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo.
| 40. Vegetali destinati alla piantagione di Populus L., escluse le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain è stato riscontrato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. | 41. Vegetali di Populus L., esclusi i frutti e le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tutti gli Stati del continente americano | Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous è stato riscontrato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. | 42. Vegetali destinati alla piantagione, esclusi marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline e sementi, di Amelanchier Medik., Aronia Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L. | ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Canada e Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che i vegetali: - a.
- sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Saperda candida Fabricius, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- b.
- sono stati coltivati, per un periodo di almeno 2 anni prima dell’esportazione o, nel caso di vegetali di età inferiore ai 2 anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:
- i.
- registrato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine,
- e
- ii.
- sottoposto annualmente a 2 controlli ufficiali per rilevare eventuali indizi di Saperda candida Fabricius, effettuati nei periodi più opportuni dell’anno per individuare la presenza dell’organismo nocivo in questione,
- e
- iii.
- in cui i vegetali sono stati coltivati:
- –
- in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l’introduzione di Saperdacandida Fabricius,
- oppure
- –
- in un sito di produzione soggetto all’applicazione di trattamenti preventivi idonei e circondato da una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 500 m, dove l’assenza di Saperda candida Fabricius è stata confermata da controlli ufficiali effettuati ogni anno in periodi opportuni,
- e
- iv.
- immediatamente prima dell’esportazione, i vegetali sono stati sottoposti
a un controllo minuzioso per rilevare l’eventuale presenza di Saperda candida Fabricius, in particolare nel fusto della pianta, controllo comprendente, ove opportuno, un campionatura distruttiva.
| 43. Vegetali destinati alla piantagione, esclusi i vegetali in coltura tissutale e le sementi, di Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Vaccinium L. | ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Canada, Messico e Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati: - a.
- per tutto il loro ciclo vitale in un’area indenne da Grapholita packardi Zeller, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:
- i.
- registrato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine,
- e
- ii.
- sottoposto a controlli annuali per rilevare eventuali indizi di Grapholita packardi Zeller, effettuati in periodi dell’anno opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo in questione,
e iii. in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito di produzione soggetto all’applicazione di trattamenti preventivi idonei e in cui l’assenza di Grapholita packardi Zeller è stata confermata da indagini ufficiali effettuate annualmente in periodi opportuni per individuare la presenza dell’organismo nocivo in questione, - e
- iv.
- immediatamente prima dell’esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un controllo minuzioso per rilevare l’eventuale presenza di Grapholita packardi Zeller;
- oppure
- c.
- in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l’introduzione di Grapholita packardi Zeller.
| 44. Vegetali destinati alla piantagione di Crataegus L., escluse le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi in cui Phyllosticta solitariaEll. & Ev. è notoriamente presente | Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. | 45. Vegetali destinati alla piantagione di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., escluse le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2031 ex 0602.2029 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2071 ex 0602.2072 ex 0602.2079 ex 0602.2081 ex 0602.2082 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi in cui virus, viroidi e fitoplasmi di cui all’allegato 1 numero 1.6.23 o Phyllosticta solitariaEll. & Ev. sono notoriamente presenti sui vegetali dei generi in questione | Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di una malattia causata da virus, viroidi e fitoplasmi di cui all’allegato 1 numero 1.6.23 e da Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. | 46. Vegetali destinati alla piantagione di Malus Mill., escluse le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029 ex 0602.2071 ex 0602.2081 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi in cui Cherry rasp leaf virus o Tomato ringspot virus sono notoriamente presenti | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i vegetali:
- i.
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di
certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate, sottoposto ad analisi ufficiali per individuare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus e Tomato ringspot virus, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, dai suddetti organismi nocivi, - oppure
- ii.
- provengono in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate e sottoposto, negli ultimi 3 cicli vegetativi completi, ad almeno un’analisi ufficiale per individuare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus e Tomato ringspot virus, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tale analisi, dai suddetti organismi nocivi;
- b.
- dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di una malattia causata da Cherry rasp leaf virus o Tomato ringspot virus è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione né su vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.
| 47. Vegetali destinati alla piantagione di Prunus L., escluse le sementi nel caso di cui alla lettera b | ex 0602.1000 ex 0602.2031 ex 0602.2039 ex 0602.2041 ex 0602.2049 ex 0602.2072 ex 0602.2082 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1209.9999 | - a.
- Tutti gli Stati terzi in cui il Tomato ringspot virus è notoriamente presente
- b.
- Tutti gli Stati terzi in cui American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus sono notoriamente presenti
| Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i vegetali:
- i.
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate, sottoposto ad almeno un’analisi ufficiale per individuare la presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, dai suddetti organismi nocivi,
- oppure
- ii.
- provengono in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate e sottoposto, negli ultimi 3 cicli vegetativi completi, ad almeno un’analisi ufficiale riguardante gli organismi nocivi da quarantena rilevanti, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, dai suddetti organismi nocivi da quarantena;
- b.
- dall’inizio dei 3 ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di una malattia causata dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione né su vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.
| 48. Vegetali destinati alla piantagione di Rubus L., escluse le sementi nel caso di cui alla lettera b | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 1202.9999 | - a.
- Tutti gli Stati terzi in cui Tomato ringspot virus e Black raspberry latent virus sono notoriamente presenti,
- b.
- Tutti gli Stati terzi in cui Raspberry leaf curl virus e Cherry rasp leaf virus sono notoriamente presenti
| - a.
- I vegetali sono indenni da afidi e da loro uova;
- b.
- dichiarazione ufficiale che:
- i.
- i vegetali:
- –
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate, sottoposto ad almeno un’analisi ufficiale per individuare la presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, dai suddetti organismi nocivi da quarantena,
- oppure
- –
- provengono in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate e sottoposto, negli ultimi 3 cicli vegetativi completi, ad almeno un’analisi ufficiale riguardante gli organismi nocivi da quarantena rilevanti, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, dai suddetti organismi nocivi da quarantena;
- ii.
- dall’inizio degli ultimi 3 cicli vegetativi completi nessun sintomo di una malattia causata dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione né su vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.
| 49. Vegetali destinati alla piantagione di Fragaria L., escluse le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9019 | Tutti gli Stati terzi in cui Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al. e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al.è notoriamente presente | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i vegetali, esclusi quelli generati da semi:
- i.
- hanno ottenuto certificati ufficiali nell’ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate, sottoposto ad analisi ufficiali per il rilevamento di, almeno, Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al. e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al., effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, da Strawberry witches’ broom phytoplasma,
- oppure
- ii.
- provengono in linea diretta da materiale conservato in condizioni adeguate e sottoposto, negli ultimi 3 cicli vegetativi completi, ad almeno un’analisi ufficiale riguardante almeno Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al. e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al., effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati indenni, in seguito a tali analisi, da Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al. e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al.;
- b.
- dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di una malattia causata da Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al. e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al.è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione né su vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.
| 50. Vegetali destinati alla piantagione di Fragaria L., eccetto le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.9019 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da un’area notoriamente indenne da Anthonomus signatus Say e da Anthonomus bisignifer Schenkling. | 51. Vegetali di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. F., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. E Vepris Comm., esclusi i frutti (ma comprese le sementi); e sementi di Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., e relativi ibridi | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1209.3000 ex 1209.9991 ex 1209.9999 ex 1404.9080 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da un Paese riconosciuto indenne da Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus e Candidatus Liberibacter asiaticus, agenti causali di Huanglongbing disease of citrus/citrus greening, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato. | 52. Vegetali di Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. F., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., esclusi i frutti e le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i vegetali provengono da un Paese notoriamente indenne da Trioza erytreae Del Guercio;
- oppure
- b.
- i vegetali provengono da un’area indenne da Trioza erytreae Del Guercio, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- c.
- i vegetali sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine,
- e
- in cui i vegetali sono stati coltivati durante un periodo di un anno, in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l’introduzione di Trioza erytreae Del Guercio,
- e
- in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, sono stati effettuati 2 controlli ufficiali in periodi opportuni e non sono stati riscontrati indizi di Trioza erytreae Del Guercio,
- e
- prima dello spostamento sono manipolati e confezionati in modo da prevenire un’infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
| 53. Vegetali di Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. F., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., esclusi i frutti e le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0604.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da: - a.
- un Paese notoriamente indenne da Diaphorina citri Kuway;
- oppure
- b.
- un’area indenne da Diaphorina citri Kuway, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
| 54. Vegetali di Microcitrus Swingle, Naringi Adans. E Swinglea Merr., esclusi i frutti e le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.2051 ex 0602.2059 ex 0602.2079 ex 0602.2089 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0603.1931 ex 0603.1938 ex 0602.2029 ex 0604.2090 ex 1404.9080 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i vegetali provengono da: - a.
- un Paese riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.
| 55. Vegetali destinati alla piantagione di Palmae, escluse le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099 | Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i vegetali provengono da un’area notoriamente indenne da Palm lethal yellowing phytoplasmas e da Coconut cadang-cadang viroid, e che nessun sintomo è stato riscontrato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo;
- oppure
- b.
- nessun sintomo di Palm lethal yellowing phytoplasmas e di Coconut cadang-cadang viroid è stato riscontrato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto a rimuovere i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un’infestazione dagli organismi nocivi, e che i vegetali sono stati sottoposti a un trattamento idoneo atto a eradicare Myndus crudus Van Duzee;
- c.
- nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali derivano da materiale che adempie le condizioni di cui alle lettere a o b.
| 56. Vegetali destinati alla piantagione di Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. E Vallisneria sp. esclusi i pollini e le sementi | ex 0602.1000 ex 0602.9091 ex 0602.9099 ex 0604.2090 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che le radici sono state sottoposte ad analisi riguardanti almeno i nematodi, su un campione rappresentativo, utilizzando metodi adeguati per la rilevazione degli organismi nocivi e che, in seguito a tali analisi, sono risultate indenni dai nematodi. | 57. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi | ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 | Tutti gli Stati terzi | I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l’imballaggio reca un adeguato marchio di origine. | 58. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr., e relativi ibridi | ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i frutti provengono da un Paese riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- i frutti provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- c.
- i frutti provengono da un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- d.
- il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti e pratiche agricole appropriati per contrastare Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. E Xanthomonas citri pv. Citri (Hasse) Constantin et al.,
- e
- i frutti sono stati sottoposti a un trattamento a base di ortofenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nel certificato fitosanitario, e il metodo di trattamento è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato,
- e
- i controlli ufficiali effettuati in periodi opportuni prima dell’esportazione hanno dimostrato che i frutti sono indenni da sintomi di Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- e.
- nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, i controlli ufficiali effettuati prima dell’esportazione hanno dimostrato che i frutti sono indenni da sintomi di Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. e Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,
- e
- il sito di produzione e le immediate vicinanze sono soggetti a trattamenti e pratiche agricole appropriati per contrastare Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. E Xanthomonas citri pv. Citri (Hasse) Constantin et al.,
- e
- lo spostamento, l’immagazzinamento e la trasformazione dei frutti avvengono secondo condizioni approvate dall’UFAG o dalla Commissione Europea,
- e
- i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un’etichetta recante un codice di tracciabilità e l’indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.
| 59. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi | ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i frutti provengono da un Paese riconosciuto indenne da Pseudocercospora angolensis(T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- i frutti provengono da un’area riconosciuta indenne da Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- c.
- non è stato riscontrato alcun sintomo di Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, e nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un’adeguata ispezione ufficiale, sintomi di detto organismo nocivo.
| 60. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. E relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka | ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i frutti provengono da un Paese riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- i frutti provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- c.
- i frutti provengono da un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
- e
- i frutti sono risultati indenni da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un controllo ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali;
- oppure
- d.
- i frutti provengono da un sito di produzione sottoposto a trattamenti e pratiche agricole appropriate per contrastare Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
- e
- sono stati effettuati controlli ufficiali nel sito di produzione durante il ciclo vegetativo dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo e nei frutti non è stato riscontrato alcun sintomo di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
- e
- i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati indenni da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nel corso di un controllo ufficiale precedente l’esportazione, effettuato su un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- e.
- nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, i frutti sono risultati indenni da sintomi di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa prima dell’esportazione nel corso di un controllo ufficiale effettuato su un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,
- e
- una dichiarazione che i frutti provengono da un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati per contrastare Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, eseguiti nel periodo dell’anno opportuno per individuare la presenza dell’organismo nocivo in questione, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
- e
- lo spostamento, l’immagazzinamento e la trasformazione dei frutti avvengono secondo condizioni approvate dall’UFAG o dalla Commissione Europea,
- e
- i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un’etichetta recante un codice di tracciabilità e l’indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale,
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.
| 61. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Mangifera L. e Prunus L. | ex 0804.5000 ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 0809.10 0809.21 0809.29 0809.3010 0809.3020 0809.40 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i frutti provengono da un Paese riconosciuto indenne da Tephritidae secondo l’allegato 1 numero 1.3.82, a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- i frutti provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Tephritidae secondo l’allegato 1 numero 1.3.82, a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- c.
- nessun indizio della presenza di Tephritidae secondo l’allegato 1 numero 1.3.82, a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, è stato riscontrato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di controlli ufficiali effettuati almeno una volta al mese nei 3 mesi precedenti la raccolta, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un’adeguata ispezione ufficiale, indizi della presenza di detto organismo nocivo
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- d.
- i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Tephritidae secondo l’allegato 1 numero 1.3.82, a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, menzionato nel certificato fitosanitario, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea , in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.
| 62. Frutti di Capsicum (L.), Citrus L., eccetto Citrus limon (L.) Osbeck. E Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L. | 0709.6011 0709.6012 0709.6090 ex 0805.1000 ex 0805.2100 ex 0805.2200 ex 0805.2900 ex 0805.4000 ex 0805.5000 ex 0805.9000 0809.3010 0809.3020 ex 0810.9098 | Tutti gli Stati del continente africano, Capo Verde, Sant’Elena, Madagascar, Riunione, Mauritius e Israele | Dichiarazione ufficiale che i frutti: - a.
- provengono da un Paese riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- c.
- provengono da un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
- e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,
- e sono stati effettuati controlli ufficiali nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo, compreso un controllo visivo su campioni rappresentativi di frutti, risultati indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);
- oppure
- d.
- sono stati sottoposti a un trattamento a freddo efficace per garantire che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) o sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un altro trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), menzionato nel certificato fitosanitario, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle analisi documentali della sua efficacia, è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea , in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.
| 63. Frutti di Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Vaccinium L. | 0808.10 0808.30 0809.10 0809.21 0809.29 0809.30 0809.40 0810.40 | Canada, Messico e Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che i frutti: - a.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel Paese di origine ha riconosciuto indenne da Grapholita packardi Zeller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- provengono da un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo, controlli e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Grapholita packardi Zeller, compreso un controllo su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- c.
- sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Grapholita packardi Zeller, menzionato nel certificato fitosanitario, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.
| 64. Frutti di Malus Mill. E Pyrus L. | 0808.10 0808.30 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i frutti: - a.
- provengono da un Paese riconosciuto indenne da Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- c.
- provengono da un luogo di produzione in cui sono effettuati, in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo, controlli e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, compreso un controllo visivo di un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- d.
- sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka, menzionato nel certificato fitosanitario, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.
| 65. Frutti di Malus Mill. E Pyrus L. | 0808.10 0808.30 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i frutti: - a.
- provengono da un Paese riconosciuto indenne da Anthonomus quadrigibbus Say conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anthonomus quadrigibbus Say conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- c.
- provengono da un luogo di produzione in cui sono effettuati, in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo, controlli e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Anthonomus quadrigibbus Say, compreso un controllo visivo su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- d.
- sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Anthonomus quadrigibbus Say, menzionato nel certificato fitosanitario, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.
| 66. Frutti di Malus Mill. | 0808.10 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i frutti: - a.
- provengono da un Paese riconosciuto indenne da Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) e Rhagoletis pomonella (Walsh) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel Paese di origine ha riconosciuto indenne da Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) e Rhagoletis pomonella (Walsh) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- c.
- provengono da un luogo di produzione in cui sono effettuati, in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo per individuare la presenza dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, controlli e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) e Rhagoletis pomonella (Walsh), compreso un controllo visivo su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo o da tali organismi nocivi,
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- d.
- sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) e Rhagoletis pomonella (Walsh), menzionato nel certificato, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.
| 67. Frutti di Solanaceae | 0702.00 0709.30 0709.60 ex 0709.9999 | Australia, Nuova Zelanda e tutti gli Stati del continente americano | Dichiarazione ufficiale che i frutti provengono da: - a.
- un Paese riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese
di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato; - oppure
- c.
- un luogo di produzione in cui sono effettuati, anche nelle immediate
vicinanze, controlli e indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza di Bactericera cockerelli (Sulc.) nei 3 mesi precedenti l’esportazione e sottoposto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, e campioni rappresentativi di frutti sono stati controllati prima dell’esportazione, - e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- d.
- un sito di produzione a prova di insetto che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) in base a controlli e indagini ufficiali effettuati nei 3 mesi precedenti l’esportazione,
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.
| 68. Frutti di Capsicum annuumL., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicumL. e Solanum melongena L. | 0702.00 0709.30 ex 0709.6011 ex 0709.6012 ex 0709.6090 ex 0709.9999 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i frutti provengono da: - a.
- un Paese riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- c.
- un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e sono stati effettuati controlli ufficiali per individuare la presenza di tale organismo nocivo nel luogo di produzione, in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo, compreso un esame su campioni rappresentativi di frutti, risultati indenni da Neoleucinodes elegantalis (Guenée), e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- d.
- un sito di produzione a prova di insetto che l’organizzazione nazionale per
la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) in base a controlli e indagini ufficiali effettuati nei 3 mesi precedenti l’esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.
| 68.1 Frutti di CapsicumL. e Solanum lycopersicum L. | 0702.00 0709.6011 0709.6012 0709.6090 ex 0709.9999 | Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru e Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che i frutti: - a.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da ProdiplosislongifilaGagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, e l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta è stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- sono originari di un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ispezioni e indagini ufficiali sono state effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, incluso un esame dei campioni rappresentativi dei frutti risultati esenti da Prodiplosis longifila Gagné, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- c.
- sono originari di un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l’introduzione di Prodiplosis longifila Gagné, che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné sulla base di ispezioni ufficiali effettuate nei due mesi precedenti l’esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- d.
- sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Prodiplosis longifila Gagné e l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, all’UFAG o alla Commissione Europea dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.
| 69. Frutti di Solanum lycopersicumL. e Solanum melongena L. | 0702.00 0709.30 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i frutti provengono da: - a.
- un Paese riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- c.
- un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Keiferia lycopersicella (Walsingham) in base a controlli e indagini ufficiali effettuati nei 3 mesi precedenti l’esportazione, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
| 70. Frutti di Solanummelongena L. | 0709.30 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i frutti: - a.
- provengono da un Paese indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- c.
- immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti a un controllo ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny.
| 71. Frutti di Momordica L. | ex 0709.9999 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che i frutti provengono da: - a.
- un Paese riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.
| 72. Frutti di Capsicum L. | 0709.60 | Belize, Costa Rica, El Salvador, Giamaica, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Polinesia francese, Portorico, Repubblica dominicana e Stati Uniti d’America, Stati in cui Anthonomus eugenii Cano è notoriamente presente | Dichiarazione ufficiale che i frutti provengono da: - a.
- un’area indenne da Anthonomus eugenii Cano, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- b.
- un luogo di produzione che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Anthonomus eugeniiCano conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Anthonomus eugenii Cano in seguito a controlli ufficiali effettuati almeno mensilmente nei 2 mesi precedenti l’esportazione, nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.
| 72.1 Frutti di Capsicum L. e Solanum L. | 0702.00 0709.30 0709.6011 0709.6012 0709.6090 ex 0709.9999 | Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i frutti sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Bactrocera latifrons (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- i frutti provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactrocera latifrons (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- c.
- nessun indizio della presenza di Bactrocera latifrons (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di Bactrocera latifrons (Hendel),
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- d.
- i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza diBactrocera latifrons (Hendel), e
l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, all’UFAG o alla Commissione Europea dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.
| - 72.2
- Frutti di Annona L. e Caricapapaya L.
| ex 0810.9092 0807.2000 | Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Libano, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myan-mar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i frutti sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- i frutti provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- c.
- nessun indizio della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel),
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- d.
- i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Bactrocera dorsalis(Hendel) e l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, all’UFAG o alla Commissione Europea dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.
| 72.3 Frutti di Psidium guajava L. | ex 0804.5000 | Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Libano, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i frutti sono originari di un Paese riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- i frutti provengono da un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato all’UFAG o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- c.
- nessun indizio della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders),
- e
- nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità;
- oppure
- d.
- i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l’assenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) e l’uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l’approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, all’UFAG o alla Commissione Europea dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato.
| 73. Sementi di Zea mays L. | 1005.1000 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- le sementi sono originarie di un Paese riconosciuto indenne da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- le sementi provengono da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dello 0,5 % con un grado di affidabilità del 99 %. Tuttavia in caso di lotti di dimensioni inferiori a 8 000 sementi, un campione rappresentativo di 10% del lotto è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.
| 74. Sementi dei generi Triticum L., Secale L. e xTriticosecale Wittm. ex A. Camus | 1001.1100 1001.9100 1002.1000 1008.6010 | Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti d’America e Sudafrica, in cui Tilletia indica Mitra è notoriamente presente | Dichiarazione ufficiale che le sementi provengono da un’area in cui Tilletia indica Mitra è notoriamente assente. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine». | 75. Semi dei generi Triticum L., Secale L. e xTriticosecale Wittm. ex A. Camus | 1001.19 1001.99 1002.90 ex 1008.60 | Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti d’America e Sudafrica, in cui Tilletia indica Mitra è notoriamente presente | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- i semi provengono da un’area notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra. Il nome dell’area o delle aree è indicato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine»;
- oppure
- b.
- nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è stato riscontrato sui vegetali nel luogo di produzione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo e sono stati prelevati campioni rappresentativi dei semi sia al momento della raccolta sia prima della spedizione, sono stati sottoposti ad analisi e sono risultati indenni da Tilletia indica Mitra; le suddette informazioni sono menzionate nel certificato fitosanitario alla rubrica «Nome del prodotto» con la dicitura «sottoposti ad analisi e risultati indenni da Tilletia indica Mitra».
| 76. Legname di conifere (Pinopsida), escluso quello di Thuja L. e Taxus L., escluso il legname in forma di: - –
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- –
- legname di Libocedrus decurrens Torr., laddove sia provato che il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7–8 giorni,
- ma compreso quello che non ha conservato
la superficie rotonda naturale
| ex 4401.1100 ex 4403.1100 4403.2100 4403.2200 4403.2300 4403.2400 ex 4403.2500 ex 4403.2600 ex 4404.1000 ex 4406.1100 ex 4406.9100 4407.11 4407.12 4407.13 4407.14 ex 4407.1910 ex 4407.1990 ex 4408.1000 ex 4409.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada, Cina, Giappone, Kanada, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. è notoriamente presente | Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: - a.
- un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario,
- e
- dichiarazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre 4 settimane all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisce l’infestazione da parte di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore;
- oppure
- b.
- un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione;
- oppure
- c.
- un’idonea impregnazione chimica sotto pressione utilizzando un prodotto approvato dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%);
- oppure
- d.
- un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, e ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto unitamente al marchio «HT», apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario.
| 77. Legname di conifere (Pinopsida) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere | 4401.2100 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica | Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: - a.
- un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, menzionato nel certificato fitosanitario,
- e
- dichiarazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre 4 settimane all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisce l’infestazione da parte del Bursaphelenchusxylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. o del suo vettore;
- oppure
- b.
- un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nei certificati fitosanitari menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);
- oppure
- c.
- un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, e a essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto unitamente al marchio «HT», apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario.
| 78. Legname di Thuja L. e Taxus L., escluso il legname in forma di: - –
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| ex 4401.1100 ex 4403.1100 ex 4403.2500 ex 4403.2600 ex 4404.1000 ex 4406.1100 ex 4406.9100 ex 4407.1910 ex 4407.1990 ex 4408.1000 ex. 4409.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è scortecciato;
- oppure
- b.
- è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti;
- oppure
- c.
- è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario;
- oppure
- d.
- è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);
- oppure
- e.
- è stato sottoposto a un’idonea impregnazione chimica sotto pressione utilizzando un prodotto approvato dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%).
| 79. Legname di conifere (Pinopsida), escluso il legname in forma di: - –
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello
che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| 4401.1100 4403.1100 4403.2100 4403.2200 4403.2300 4403.2400 4403.2500 4403.2600 4404.1000 4406.1100 4406.9100 4407.1110 4407.1190 4407.1210 4407.1290 4407.1310 4407.1390 4407.1410 4407.1490 4407.1910 4407.1990 4408.1000 ex 4409.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Kazakhstan, Russia e Turchia | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- proviene da aree notoriamente indenni da:
- i.
- Monochamus spp. (popolazioni non europee),
- ii.
- Pissodes cibrianiO’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar,Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang e Pissodes zitacuarense Sleeper,
- iii.
- Scolytinae spp. (specie non europee),
- e indicate nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo di origine»;
- oppure
- b.
- è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus spp. (popolazioni non europee), in quest’ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm;
- oppure
- c.
- è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti;
- oppure
- d.
- è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario;
- oppure
- e.
- è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);
- oppure
- f.
- è stato sottoposto a un’idonea impregnazione chimica sotto pressione utilizzando un prodotto approvato dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%).
| 80. Legname di conifere (Pinopsida), escluso il legname in forma di: - –
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| 4401.1100 4403.1100 4403.2100 4403.2200 4403.2300 4403.2400 4403.2500 4403.2600 4404.1000 4406.1100 4406.9100 4407.1110 4407.1190 4407.1210 4407.1290 4407.1310 4407.1390 4407.1410 4407.1490 4407.1910 4407.1990 4408.1000 ex 4409.1000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Tutti gli Stati terzi, esclusi: - –
- Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Kazahstan, Macedonia del Nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia, San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina,
- –
- Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente
| Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere Monochamus spp. (popolazioni non europee), in quest’ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm;
- oppure
- b.
- è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno
del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti; - oppure
- c.
- è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);
- oppure
- d.
- è stato sottoposto a un’idonea impregnazione chimica sotto pressione utilizzando un prodotto approvato dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%);
- oppure
- e.
- è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT»
sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario.
| 81. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da conifere (Pinopsida) | 4401.2100 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Färöer, Islanda, Macedonia del Nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, San Marino, Serbia e Ucraina, ed esclusi Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America e Taiwan, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- proviene da aree notoriamente indenni da Monochamus spp. (popolazioni non europee), Pissodes cibrianiO’Brien, Pissodes fasciatusLeconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang e Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytinae spp. (non-europee).
- L’area è indicata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Luogo d’origine»;
- oppure
- b.
- è stato prodotto da legname rotondo scortecciato;
- oppure
- c.
- è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;
- oppure
- d.
- è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);
- oppure
- e.
- è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario.
| 82. Corteccia di conifere (Pinopsida) separata dal tronco | ex 1404.9000 ex 4401.4900 | Tutti gli Stati terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Färöer, Macedonia del nord, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia (soltanto le seguenti parti: Distretto federale centrale [Tsentralny federalny okrug], Distretto federale nordoccidentale [Severo-Zapadny federalny okrug], Distretto federale meridionale [Yuzhny federalny okrug], Distretto federale del Caucaso settentrionale [Severo-Kavkazsky federalny okrug] e Distretto federale del Volga [Privolzhsky federalny okrug]), San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina | Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: - a.
- è stata sottoposta a un’idonea fumigazione utilizzando un fumigante approvato dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);
- oppure
- b.
- è stata sottoposta a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo della corteccia, indicato nel certificato fitosanitario;
- e
- c.
- dopo il trattamento la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il Paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore Monochamus, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre 4 settimane all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista o con un rivestimento protettivo che impedisca l’infestazione da parte del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. o del suo vettore.
| 83. Legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, escluso il legname in forma di: - –
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| ex 4401.1200 ex 4403.1290 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- proviene da un’area indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- b.
- è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.
| 84. Corteccia separata dal tronco e legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth, in forma di: - –
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali
| ex 1404.90 ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco: - a.
- proviene da un’area indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- b.
- sono stati sottoposti a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell’intero profilo della corteccia o del legname, menzionato nel certificato fitosanitario.
| 85. Legname di Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, eccetto in forma di: - –
- legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura,
- –
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spaliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione
| ex 4401.1200 ex 4403.1290 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9310 4407.9390 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada e Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che il legname è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti. | - 86.
- Legname di Acer saccharumMarsh. Destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura
| ex 4403.12 4407.9310 4407.9390 ex 4408.90 | Canada e Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che il legname proviene da aree notoriamente indenni da Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. De Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura. | - 87.
- Legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidianaPlanch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., escluso in forma di:
- –
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato
| ex 4401.1200 ex 4403.1290 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9510 4407.9590 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America e Taiwan | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- il legname è originario di un’area riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine nel rispetto delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dall’area nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell’organismo nocivo specificato; l’area è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status dell’area è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato;
- oppure
- b.
- la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali;
- oppure
- c.
- il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.
| 88. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglansmandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. | ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 ex 4404.2000 | Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America, Taiwan e Ucraina | Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di un’area riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dall’area nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell’organismo nocivo specificato; l’area è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status dell’area è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato. | 89. Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. | ex 1404.90 ex 4401.4900 | Bielorussia, Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti d’America, Taiwan e Ucraina | Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di un’area riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese d’origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dall’area nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell’organismo nocivo specificato; l’area è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status dell’area è stato comunicato all’UFAM o alla Commissione Europea, in anticipo e per iscritto, dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interessato. | 90. Legname di Quercus L., escluso il legname in forma di: - –
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- –
- fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento
di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, - –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spaliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera
o dell’Unione europea, come il legname della spedizione, - ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| ex 4401.1200 ex 4403.1290 4403.9100 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9110 4407.9190 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda;
- oppure
- b.
- è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %;
- oppure
- c.
- è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua;
- oppure
- d.
- se segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
| 91. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Quercus L. | ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;
- oppure
- b.
- è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);
- oppure
- c.
- è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario.
| 92. Legname di Betula L., escluso il legname in forma di: - –
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato
| ex 4401.1200 ex 4403.12 4403.9600 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9610 4407.9690 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada e Stati Uniti d’America, Stati in cui Agrilus anxius Gory è notoriamente presente | Dichiarazione ufficiale che: - a.
- la corteccia e almeno 2,5 cm dell’alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e sorvegliato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali;
- oppure
- b.
- il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.
| 93. Piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami di legno ottenuti completamente o in parte da Betula L. | ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che il legname proviene da un Paese notoriamente indenne da Agrilus anxius Gory. | 94. Corteccia e oggetti di corteccia di Betula L. | ex 1404.90 ex 4401.4900 | Canada e Stati Uniti d’America, Stati in cui Agrilus anxius Gory è notoriamente presente | Dichiarazione ufficiale che la corteccia è priva di legno. | 95. Legname di Platanus L., escluso: - –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e il legname
in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Platanus L.
| ex 4401.1200 ex 4403.12 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Albania, Armenia, Stati Uniti d’America e Turchia | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- proviene da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- b.
- è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
| 96. Legname di Populus L., eccetto legname in forma di: - –
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello
che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| ex 4401.1200 ex 4403.12 ex 4403.9700 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9710 4407.9790 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 |
0 | Tutti gli Stati del continente americano | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è scortecciato;
- oppure
- b.
- è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
| 97. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da: - a.
- Acer saccharum Marsh.,
- b.
- Populus L.
| ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | - a.
- Canada e Stati Uniti d’America
- b.
- Tutti gli Stati del continente americano
| Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è stato prodotto da legname rotondo scortecciato;
- oppure
- b.
- è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;
- oppure
- c.
- è stato sottoposto a un’idonea fumigazione conforme a una specifica approvata dall’UFAM, indicata nel certificato fitosanitario menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m3) e il tempo di esposizione (h);
- oppure
- d.
- è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, menzionato nel certificato fitosanitario.
| 98 Legname di Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., escluso il legname in forma di: - –
- piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| ex 4401.1200 ex 4403.12 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada e Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- proviene da un’area indenne da Saperda candida Fabricius, istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- b.
- è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, menzionato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- è stato sottoposto a un trattamento con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, menzionato nel certificato fitosanitario.
| 99. Legname in forma di piccole placche, ottenuto completamente o in parte da Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L. | ex 4401.2200 ex 4401.4900 | Canada e Stati Uniti d’America | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- proviene da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Saperda candida Fabricius conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- b.
- è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;
- oppure
- c.
- è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, menzionato nel certificato fitosanitario.
| 100. Legname di Prunus L., escluso il legname in forma di: - –
- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera o dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| x 4401.1200 ex 4403.12 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9410 4407.9490 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea e Vietnam | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- proviene da un’area indenne da Aromia bungii (Falderman), istituita dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- b.
- è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, menzionato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- è stato sottoposto a un trattamento con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, menzionato nel certificato fitosanitario.
| 101. Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da Prunus L. | ex 4401.2200 ex 4401.4100 ex 4401.4900 | Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Vietnam | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- proviene da un’area che l’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Aromia bungii (Faldermann) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare»;
- oppure
- b.
- è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;
- oppure
- c.
- è stato sottoposto a un idoneo trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, menzionato nel certificato fitosanitario.
| - 102.
- Legname di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W. Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A. Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I. M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F. Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus albaL., Parkinsonia aculeataL., Persea americanaMill., Pithecellobium lobatumBenth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C. DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence, Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C. R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer,
escluso il legname in forma di: - –
- piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale | ex 4401.1200 ex 4403.1290 4403.9100 4403.9300 4403.9700 4403.9800 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9110 4407.9190 4407.92 4407.9310 4407.9390 4407.9710 4407.9790 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Tutti gli Stati terzi | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è originario di un Paese riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni al fine di garantire l’assenza di Euwallacea fornicatus sensu lato nell’intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario;
- oppure
- d.
- è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
| - 103.
- Legname di Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, Citrus L., Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw e Xylosma G.Forst., escluso il legname in forma di:
- –
- piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| ex 4401.1200 ex 4403.1290 4403.9700 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9310 4407.9390 4407.9410 4407.9490 4407.9710 4407.9790 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è originario di un Paese riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore;
- oppure
- d.
- è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
| - 104.
- Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, Citrus spp., Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw e Xylosma G.Forst.
| ex 4401.2100 ex 4401.4900 | Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è originario di un Paese riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;
- oppure
- d.
- è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
| - 105.
- Legname di Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus spp., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenataBlume, Ficus caricaL., Firmiana simplex(L.) W.Wight, Gleditsia japonicaMiq., Hovenia dulcisThunb., Lagerstroemia indicaL., Malus pumilaMill., MorusL., Platanus x hispanicaMill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai, e Zelkova serrata (Thunb.) Makino, escluso il legname in forma di:
- –
- piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| ex 4401.1200 ex 4403.1290 4403.9300 4403.9700 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9210 4407.9290 4407.9310 4407.9390 4407.9710 4407.9790 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 |
| Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è originario di un Paese riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario;
- oppure
- d.
- è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore;
- oppure
- e.
- è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
| - 106.
- Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus spp., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Malus pumila Mill., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai, e Zelkova serrata (Thunb.) Makino
| ex 4401.2200 ex 4401.4900 | Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è originario di un Paese riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;
- oppure
- d.
- è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
| - 107.
- Legname di Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus domestica (Suckow) Borkh., Morus L., Populus L., Prunus spp., Pyrus spp. e Salix L., eccetto legname in forma di:
- –
- piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| ex 4401.1200 ex 4403.1290 4403.9700 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9310 4407.9390 4407.9410 4407.9490 4407.9710 4407.9790 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è originario di un Paese riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
| - 108.
- Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte Debregeasiahypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomífera (Raf.) C.K.Schneid., Malus domestica ( Suckow) Borkh., Morus L., Populus L., Prunus spp., Pyrus spp. e Salix L.
| ex 4401.2200 ex 4401.4900 | Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell’estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Est, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è originario di un Paese riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- oppure
- b.
- è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;
- oppure
- d.
- è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
| - 109.
- Legname di Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. o Ulmus L., escluso il legname in forma di:
- –
- piccole placche, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| ex 4401.1200 ex 4403.1290 4403.9100 4403.9500 4403.9600 4403.9700 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9110 4407.9190 4407.9310 4407.9390 4407.9410 4407.9490 4407.9510 4407.9590 4407.9610 4407.9690 4407.9710 4407.9790 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan | - Dichiarazione ufficiale che il legname:
- a.
- è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Trirachys sartus Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- b.
- è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore;
- oppure
- d.
- è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
| - 110.
- Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. o Ulmus L.
| ex 4401.2200 ex 4401.4900 | Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan o Uzbekistan | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Trirachys sartus Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- b.
- è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;
- oppure
- c.
- è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
| - 111.
- Legname di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt, escluso il legname in forma di:
- –
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| ex 4401.1100 ex 4401.1200 ex 4401.2100 ex 4401.2200 ex 4401.4900 ex 4403.1100 ex 4403.1290 4403.9100 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9110 4407.9190 4407.9310 4407.9390 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Canada, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Vietnam | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- b.
- non è stato scortecciato e:
- i.
- è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata,
- oppure
- ii.
- il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %,
- oppure
- iii.
- il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua;
- oppure
- c.
- nel caso del legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
| - 112.
- Legname di Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach e Quercus L., escluso il legname in forma di:
- –
- Piccole placche, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da tali vegetali,
- –
- Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie della Svizzera e dell’Unione europea, come il legname della spedizione,
- ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
| ex 4401.1200 ex 4401.4900 ex 4403.1290 4403.9100 ex 4403.9900 ex 4404.2000 ex 4406.1200 ex 4406.9200 4407.9110 4407.9190 ex 4407.9910 ex 4407.9980 ex 4408.9000 ex 4409.2900 ex 4416.0000 ex 9406.1000 | Cina, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Vietnam | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Massicus raddei (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- b.
- è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario;
- oppure
- c.
- è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore;
- oppure
- d.
- è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
| - 113.
- Legname in forma di piccole placche, ottenute completamente o in parte da Castanea Mill., Castaniopsis (D. Don) Spach e Quercus L.
| 4401.2200 | Cina, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Taiwan e Vietnam | Dichiarazione ufficiale che il legname: - a.
- è originario di un’area che l’organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenne da Massicus raddei (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome dell’area è indicato nel certificato fitosanitario;
- oppure
- b.
- è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza;
- oppure
- c.
- è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56°C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
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