1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:
- a.
- cervo
dal 1° febbraio al 31 luglio - b.
- cinghiale
dal 1° febbraio al 30 giugno - c.
- daino, cervo Sika e muflone
dal 1° febbraio al 31 luglio - d.
- capriolo
dal 1° febbraio al 30 aprile - e.
- camoscio
dal 1° gennaio al 31 luglio - f.
- lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico
dal 1° gennaio al 30 settembre - g.
- marmotta
dal 16 ottobre al 31 agosto - h.
- volpe
dal 1° marzo al 15 giugno - i.
- tasso
dal 16 gennaio al 15 giugno - k.
- martora e faina
dal 16 febbraio al 31 agosto - l.
- fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia
dal 1° dicembre al 15 ottobre - m.
- colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia
dal 16 febbraio al 31 luglio - n.
- fagiano comune
dal 1° febbraio al 31 agosto - o.
- svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica
dal 1° febbraio al 31 agosto - p.
- beccaccia
dal 15 dicembre al 15 settembre.
2 Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d’Islanda e fistone turco.
3 Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l’anno:
- a.
- cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito;
- b.
- cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.
4 I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.
5 Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento)4, accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.
6 Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.
4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 20044937).