Costituzione
del Cantone di Zurigo

Traduzione

del 27 febbraio 2005 (Stato 17 settembre 2018) 1

1 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 39

1 Il Can­to­ne e i Co­mu­ni so­sten­go­no l’im­pe­gno po­li­ti­co de­mo­cra­ti­co.

2 I par­ti­ti so­no ca­pi­sal­di es­sen­zia­li del­la de­mo­cra­zia e con­tri­bui­sco­no a for­ma­re l’opi­nio­ne e la vo­lon­tà de­gli aven­ti di­rit­to di vo­to.

3 Il Can­to­ne, i Co­mu­ni e i par­ti­ti con­tri­bui­sco­no a pre­pa­ra­re i gio­va­ni a par­te­ci­pa­re at­ti­va­men­te e ad as­su­me­re le lo­ro re­spon­sa­bi­li­tà nel­lo Sta­to e nel­la so­cie­tà.

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