Costituzione
del Cantone di Berna

1Accettata nella votazione popolare del 6 giu. 1993. Garanzia dell'AF del 22 set. 1994 (FF 1994 I 361, III 1688). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nelle ediz. franc. e ted. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 8

1 Ognu­no è te­nu­to ad adem­pie­re i do­ve­ri che gli in­com­bo­no in vir­tù del­la Co­sti­tu­zio­ne e del­la le­gi­sla­zio­ne su di es­sa fon­da­ta.

2 Ol­tre ad es­se­re re­spon­sa­bi­le di se stes­so, ognu­no è re­spon­sa­bi­le ver­so gli al­tri e cor­re­spon­sa­bi­le nel far sì che il di­rit­to all’au­to­de­ter­mi­na­zio­ne sia pre­ser­va­to an­che per le ge­ne­ra­zio­ni fu­tu­re.

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