Costituzione
del Cantone di Uri

Traduzione 1

del 28 ottobre 1984 (Stato 11 marzo 2020) 2

1 Accettata nella votazione popolare del 28 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (Raccolta sistematica del diritto del Canton Uri, RB 1.1101). Garanzia dell’AF del 3 ott. 1985 (FF 1985 II 1216art. 1 II 589). Dal testo originale tedesco.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 95 Consiglio di
Stato.
b. elezione

1 Il Con­si­glio di Sta­to è elet­to dal Po­po­lo se­con­do il si­ste­ma mag­gio­ri­ta­rio.

2 Nell’ele­zio­ne va te­nu­to equa­men­te con­to del­le di­ver­se re­gio­ni del Can­to­ne. Non più di tre mem­bri pos­so­no pro­ve­ni­re da uno stes­so Co­mu­ne.

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