Costituzione
|
Art. 5225
1 L’anno amministrativo delle autorità cantonali e comunali comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno, sempre che la legislazione o il regolamento comunale non disponga altrimenti. 2 Le dimissioni sono ammesse per la fine dell’anno amministrativo. La legislazione può, per casi eccezionali, prevedere dimissioni anticipate. 25 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 1998, in vigore dal 29 nov. 1998. Garanzia dell’AF del 21 dic. 1999 (FF 2000 121art. 1 n. 2, 1999 4649). |