Costituzione
del Cantone di Obvaldo2

Traduzione 1

del 19 maggio 1968 (Stato 17 settembre 2018) 3

1 Accettata nella votazione popolare del 19 mag. 1968, in vigore dal 27 apr. 1969 (Foglio ufficiale d’Obvaldo1968 448). Garanzia dell’AF del 3 dic. 1968 (FF 1968 II 116593). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

2 Modifica del titolo accettata nella votazione popolare del 16 dic. 2007, in vigore dal 16 dic. 2007. Garanzia dell’AF del 18 dic. 2008(FF 2009 455art. 1 n. 2, 2008 5277).

3 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 7751

1 I tri­bu­na­li am­mi­ni­stra­no la giu­sti­zia in com­ple­ta in­di­pen­den­za e sot­to­stan­no sol­tan­to al­la leg­ge e al di­rit­to.

2 Le au­to­ri­tà giu­di­zia­rie sot­to­stan­no al­la vi­gi­lan­za del Tri­bu­na­le d’ap­pel­lo e all’al­ta vi­gi­lan­za del Gran Con­si­glio.

51 Ac­cet­ta­to nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 22 set. 1996, in vi­go­re dal 15 feb. 1997. Ga­ran­zia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78art. 1 n. 1, 1997 III 957).

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