Costituzione
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Art. 7751
1 I tribunali amministrano la giustizia in completa indipendenza e sottostanno soltanto alla legge e al diritto. 2 Le autorità giudiziarie sottostanno alla vigilanza del Tribunale d’appello e all’alta vigilanza del Gran Consiglio. 51 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1996, in vigore dal 15 feb. 1997. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1997 (FF 1998 78art. 1 n. 1, 1997 III 957). |