Costituzione
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Art. 8
1 L’insegnamento religioso è materia scolastica a tutti i livelli. 2 Esso è impartito dai docenti di religione delle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico. Con l’assenso delle Chiese, le scuole possono affidare l’insegnamento biblico al loro corpo docente. |