Costituzione
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Art. 153 Competenze del Consiglio di Stato
1 Se, all’entrata in vigore della modifica del 7 maggio 2006, un Comune unitario non dispone ancora delle normative indispensabili, il Consiglio di Stato emana le disposizioni transitorie necessarie. 2 In quanto autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 138 e seguenti della legge sui Comuni, il Consiglio di Stato può, fondandosi sulla presente disposizione costituzionale, prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la transizione tra le decisioni della Landsgemeinde, da un lato, e la costituzione dei tre Comuni unitari e la ripresa, da parte del Cantone, dei compiti dei vecchi Comuni assistenziali e delle autorità tutorie comunali, nonché la soppressione dei Comuni assistenziali, dall’altro; può fare altrettanto per consentire di attuare senza intralci e con parsimonia la nuova struttura comunale. Il Consiglio di Stato bada in particolare affinché gli attivi siano quanto possibile preservati, impiegati efficacemente e con parsimonia, nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, in modo da non svantaggiare altri Comuni. 3 La presente disposizione entra in vigore accettata che sia dalla Landsgemeinde. |