Costituzione
|
Art. 24 Costruzioni, strade e acque
1 Il Cantone e i Comuni disciplinano le costruzioni. I bisogni dei disabili sono presi adeguatamente in considerazione. 2 Il Cantone e i Comuni disciplinano la pianificazione, la costruzione e la manutenzione delle strade e dei sentieri. 3 Il Cantone esercita la vigilanza sulle acque conformemente alla legge. 4 Esso emana prescrizioni sulle cose pubbliche, nonché sul loro impiego e sulla loro utilizzazione. |