Costituzione
|
Art. 59 Trattazione delle proposte per il memoriale
1 ...38 2 Il Gran Consiglio pronuncia sull’ammissibilità giuridica delle proposte e decide circa la loro rilevanza. Sono rilevanti le proposte ammissibili che raccolgono almeno dieci voti.39 3 Il Gran Consiglio sottopone le proposte per il memoriale il più tardi alla seconda Landsgemeinde dopo la decisione relativa alla loro rilevanza. 4 Le proposte del Consiglio di Stato alla Landsgemeinde non sono oggetto di una decisione quanto alla loro rilevanza; tuttavia, quando il Gran Consiglio non entra in materia su una proposta del Consiglio di Stato o la respinge, la proposta decade. 38 Abrogato nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48art. 1 cpv. 1, 2020 4567). 39 Accettata nella Landsgemeinde del 7 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018. Garanzia dell’AF del 17 set. 2020 (FF 2021 48art. 1 cpv. 1, 2020 4567). |