Costituzione
del Cantone di Soletta

dell’8 giugno 1986 (Stato 6 marzo 2023) 2

1 Dal testo originale tedesco.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 17 Libertà economica

1 La li­be­ra at­ti­vi­tà eco­no­mi­ca è ga­ran­ti­ta.

2 Ognu­no può li­be­ra­men­te sce­glie­re la pro­pria pro­fes­sio­ne e il pro­prio po­sto di la­vo­ro.

3 Il Can­to­ne non pren­de par­ti­to in ca­so di mi­su­re di lot­ta le­git­ti­me tra le par­ti so­cia­li.

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