Costituzione
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§ 47
1 3000 aventi diritto di voto possono, mediante un’iniziativa generica o elaborata, chiedere in ogni tempo l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di disposizioni costituzionali, di disposizioni di legge o di decreti del Gran Consiglio sottostanti a referendum. 2 Le iniziative per la revisione totale della Costituzione possono essere presentate unicamente sotto forma di proposta generica. 3 Le iniziative elaborate contengono un progetto elaborato di testo costituzionale o di testo di legge o di decreto. Le iniziative generiche devono contenere una descrizione del loro oggetto e del loro scopo. 4 Le iniziative devono essere depositate entro 18 mesi dalla pubblicazione della relativa domanda. |