Costituzione
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§ 78
1 Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi nell’esercizio del loro operato sovrano. 2 Essi rispondono anche dei danni che i loro organi hanno causato lecitamente, se singoli ne subiscono un pregiudizio particolarmente grave e non si possa ragionevolmente pretendere ch’essi lo sopportino da sé. 3 In caso di grave violazione dei diritti della personalità, la persona lesa ha inoltre diritto a un’indennità a titolo di riparazione morale. |