Costituzione
del Cantone di Basilea Città

Traduzione 1

del 23 marzo 2005 (Stato 22 marzo 2019) (Stato 22 marzo 2019) 2

1 Dal testo originale tedesco.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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§ 99

1 L’or­ga­niz­za­zio­ne e la pro­ce­du­ra in­ter­na del Gran Con­si­glio, non­ché i suoi rap­por­ti con il Con­si­glio di Sta­to, con i tri­bu­na­li e con il di­fen­so­re ci­vi­co so­no di­sci­pli­na­ti dal­la leg­ge.23

2 Il Gran Con­si­glio può ema­na­re me­dian­te de­cre­to di­spo­si­zio­ni di ese­cu­zio­ne con­cer­nen­ti la pro­pria or­ga­niz­za­zio­ne e la pro­pria pro­ce­du­ra.

23 Ac­cet­ta­to nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 15 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° lug. 2016. Ga­ran­zia dell’AF del 27 set. 2016 (FF 2016 7115art. 1 3273).

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