Costituzione
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§ 99
1 L’organizzazione e la procedura interna del Gran Consiglio, nonché i suoi rapporti con il Consiglio di Stato, con i tribunali e con il difensore civico sono disciplinati dalla legge.23 2 Il Gran Consiglio può emanare mediante decreto disposizioni di esecuzione concernenti la propria organizzazione e la propria procedura. 23 Accettato nella votazione popolare del 15 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016. Garanzia dell’AF del 27 set. 2016 (FF 2016 7115art. 1 3273). |