Costituzione
del Cantone di Basilea Città

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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§ 102

1 Il pre­si­den­te del Go­ver­no pre­sie­de il Con­si­glio di Sta­to per la du­ra­ta di una le­gi­sla­tu­ra.

2 Egli di­ri­ge, pia­ni­fi­ca e coor­di­na i la­vo­ri del Con­si­glio di Sta­to in quan­to au­to­ri­tà col­le­gia­le e lo rap­pre­sen­ta all’in­ter­no e all’ester­no.

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