Costituzione
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§ 114 Approvvigionamento idrico
1 Il Cantone provvede a sovvenire ai bisogni regionali di approvvigionamento in acqua potabile e industriale. Può affidare questo compito a terzi. 2 Spetta ai Comuni assicurare l’approvvigionamento idrico sul loro territorio. I Comuni sono in particolare responsabili della distribuzione dell’acqua. |