Costituzione
|
§ 34 Consultazione
1 Il pubblico è informato per tempo circa l’elaborazione di atti normativi e decisioni del Gran Consiglio. I diretti interessati sono sentiti nelle forme appropriate. Ognuno può fare proposte. 2 Per quanto concerne i progetti comportanti l’eventualità di una votazione popolare, sono consultati i partiti e le organizzazioni interessate. 3 Il Consiglio di Stato assicura un’informazione equilibrata degli aventi diritto di voto. |