Costituzione
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§ 86 Giurisdizione costituzionale
1 La giurisdizione costituzionale è esercitata dal Tribunale cantonale.60 2 Come Corte costituzionale, il Tribunale cantonale pronuncia su:61
3 Non sono impugnabili dinanzi alla Corte costituzionale:
60Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 20025883art. 1 n. 5 3177). 61Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 20025883art. 1 n. 5 3177). |