Costituzione
|
§ 9 Tutela giurisdizionale
1 Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale. Essa è gratuita per i meno abbienti. 2 Il Cantone e i Comuni promuovono la conoscenza del diritto e provvedono ad assicurare servizi gratuiti d’informazioni giuridiche. 3 In tutti i casi, le parti hanno il diritto d’essere sentite, di essere trattate correttamente e di ottenere entro un termine adeguato una decisione motivata e indicante i rimedi giuridici. 4 Chiunque sia privato della libertà di movimento ha il diritto di:
5 Accettata nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 20112667art. 1 n. 2, 2010 7007). |