Costituzione
del Cantone di Basilea Campagna

del 17 maggio 1984 (Stato 6 marzo 2023) 2

1 Accettata nella votazione popolare del 4 nov. 1984, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell’AF dell’11 giu. 1986 (FF 1986II 511art. 1,1985II 1041). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


Open article in different language:  DE  |  FR
§ 101 Cultura

1 Il Can­to­ne e i Co­mu­ni pro­muo­vo­no la crea­zio­ne ar­ti­sti­ca e scien­ti­fi­ca, non­ché le ini­zia­ti­ve e le at­ti­vi­tà cul­tu­ra­li.

2 Es­si si ado­pe­ra­no per ren­de­re ac­ces­si­bi­li a tut­ti le co­no­scen­ze e le pre­sta­zio­ni ar­ti­sti­che e scien­ti­fi­che.

3 Il Can­to­ne e i Co­mu­ni pos­so­no ge­sti­re isti­tu­zio­ni con fi­ni cul­tu­ra­li e so­ste­ne­re le ini­zia­ti­ve vol­te a pro­muo­ve­re al me­glio l’im­pie­go del tem­po li­be­ro.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden