Costituzione
|
§ 101 Cultura
1 Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione artistica e scientifica, nonché le iniziative e le attività culturali. 2 Essi si adoperano per rendere accessibili a tutti le conoscenze e le prestazioni artistiche e scientifiche. 3 Il Cantone e i Comuni possono gestire istituzioni con fini culturali e sostenere le iniziative volte a promuovere al meglio l’impiego del tempo libero. |