Costituzione
del Cantone di Sciaffusa

Traduzione 1

del 17 giugno 2002 (Stato 2 marzo 2011) 2

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 33

1 Gli aven­ti di­rit­to di vo­to pos­so­no chie­de­re che sia­no sot­to­po­sti al vo­to del Po­po­lo:

a.
le leg­gi che so­no sta­te ap­pro­va­te da al­me­no quat­tro quin­ti dei mem­bri pre­sen­ti del Gran Con­si­glio;
b.
i trat­ta­ti in­ter­na­zio­na­li e in­ter­can­to­na­li di­ret­ta­men­te ap­pli­ca­bi­li e aven­ti na­tu­ra di leg­ge;
c.
il bi­lan­cio di pre­vi­sio­ne, al­lor­ché com­por­ti una mo­di­fi­ca
del­l’ali­quo­ta d’im­po­sta;
d.
le de­ci­sio­ni del Gran Con­si­glio su nuo­ve spe­se uni­che su­pe­rio­ri a 1 mi­lio­ne di fran­chi o su nuo­ve spe­se an­nue ri­cor­ren­ti su­pe­rio­ri a 100 000 fran­chi;
e.
le de­ci­sio­ni di prin­ci­pio del Gran Con­si­glio;
f.
al­tre de­ci­sio­ni del Gran Con­si­glio, lad­do­ve la leg­ge lo pre­scri­va.

2 Il re­fe­ren­dum è con­si­de­ra­to for­mal­men­te riu­sci­to al­lor­ché, en­tro 90 gior­ni dal­la pub­bli­ca­zio­ne dell’at­to, 1000 aven­ti di­rit­to di vo­to chie­do­no la vo­ta­zio­ne po­po­la­re. Nel ca­so di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra c, il ter­mi­ne è di 30 gior­ni.

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