Costituzione
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Art. 33
1 Gli aventi diritto di voto possono chiedere che siano sottoposti al voto del Popolo:
2 Il referendum è considerato formalmente riuscito allorché, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto, 1000 aventi diritto di voto chiedono la votazione popolare. Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, il termine è di 30 giorni. |