Costituzione
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Art. 21
1 I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se siffatte limitazioni poggiano su una base legale, sono giustificate da un interesse pubblico preponderante e sono proporzionate. 2 Le limitazioni gravi devono essere previste nella legge stessa. Sono eccettuati i casi di pericolo serio, immediato e non altrimenti evitabile. |