Costituzione
del Cantone di Sciaffusa

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 21

1 I di­rit­ti fon­da­men­ta­li pos­so­no es­se­re li­mi­ta­ti sol­tan­to se sif­fat­te li­mi­ta­zio­ni pog­gia­no su una ba­se le­ga­le, so­no giu­sti­fi­ca­te da un in­te­res­se pub­bli­co pre­pon­de­ran­te e so­no pro­por­zio­na­te.

2 Le li­mi­ta­zio­ni gra­vi de­vo­no es­se­re pre­vi­ste nel­la leg­ge stes­sa. So­no ec­cet­tua­ti i ca­si di pe­ri­co­lo se­rio, im­me­dia­to e non al­tri­men­ti evi­ta­bi­le.

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