Costituzione
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Art. 40
2 La legge disciplina le condizioni di eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina per il personale dell’amministrazione cantonale e delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia. Per quest’ultime autorità, essa può prevedere requisiti supplementari. 6 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 20112667art. 1 n. 3, 2010 7007). 7 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 20112667art. 1 n. 3, 2010 7007). |