Costituzione
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Art. 115 Comuni patriziali
1 I Comuni patriziali esistenti sono considerati automaticamente sciolti se, nei cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, non vengono trasformati in enti di diritto pubblico per decisione dei loro membri. 2 Sciolto il Comune patriziale, il Comune politico gli è surrogato in tutti i diritti e obblighi. |