Costituzione
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Art. 67 Obbligo d’informazione, pubblicità
1 Le autorità cantonali e comunali devono informare il Popolo in modo tempestivo e sufficiente. 2 L’informazione ufficiale su oggetti sottoposti a votazione deve rendere possibile la libera formazione dell’opinione. 3 I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge disciplina le eccezioni. 4 I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato indicano le loro relazioni d’ interesse.21 21 Accettato nella votazione popolare del 18 mag. 2014, in vigore dal 1° giu. 2015. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 6, 2014 7845). |