Costituzione
del Cantone di Appenzello Esterno

Traduzione 1

del 30 aprile 1995 (Stato 11 marzo 2015) 2

1 Dal testo originale tedesco.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 67 Obbligo d’informazione, pubblicità

1 Le au­to­ri­tà can­to­na­li e co­mu­na­li de­vo­no in­for­ma­re il Po­po­lo in mo­do tem­pe­sti­vo e suf­fi­cien­te.

2 L’in­for­ma­zio­ne uf­fi­cia­le su og­get­ti sot­to­po­sti a vo­ta­zio­ne de­ve ren­de­re pos­si­bi­le la li­be­ra for­ma­zio­ne dell’opi­nio­ne.

3 I di­bat­ti­ti del Gran Con­si­glio e le udien­ze dei tri­bu­na­li so­no pub­bli­ci. La leg­ge di­sci­pli­na le ec­ce­zio­ni.

4 I mem­bri del Gran Con­si­glio e del Con­si­glio di Sta­to in­di­ca­no le lo­ro re­la­zio­ni d’ in­te­res­se.21

21 Ac­cet­ta­to nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 18 mag. 2014, in vi­go­re dal 1° giu. 2015. Ga­ran­zia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 6, 2014 7845).

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