Costituzione
del Cantone di Appenzello Interno

Traduzione 1

del 24 novembre 1872 (Stato 22 marzo 2019) 2

1 Dal testo originale tedesco.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 2340

1 Il Gran Con­si­glio si riu­ni­sce in ses­sio­ne or­di­na­ria cin­que vol­te all’an­no.

2 Es­so si riu­ni­sce in ses­sio­ne straor­di­na­ria quan­do il suo pre­si­den­te o il Con­si­glio di Sta­to lo ri­ten­ga ne­ces­sa­rio o a ri­chie­sta di die­ci de­pu­ta­ti.

3 Il luo­go di riu­nio­ne è Ap­pen­zel­lo. Il Gran Con­si­glio può pe­rò de­ci­de­re di riu­nir­si al­tro­ve.

40Ac­cet­ta­to dal­la Land­sge­mein­de del 24 apr. 1994, in vi­go­re dal 30 apr. 1995. Ga­ran­zia dell’AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537art. 1 n. 3, I 804).

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