Costituzione
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Art. 2340
1 Il Gran Consiglio si riunisce in sessione ordinaria cinque volte all’anno. 2 Esso si riunisce in sessione straordinaria quando il suo presidente o il Consiglio di Stato lo ritenga necessario o a richiesta di dieci deputati. 3 Il luogo di riunione è Appenzello. Il Gran Consiglio può però decidere di riunirsi altrove. 40Accettato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1994, in vigore dal 30 apr. 1995. Garanzia dell’AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537art. 1 n. 3, I 804). |