Costituzione
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Art. 4
1 La proprietà di qualsiasi genere, che appartenga a privati, a società, a corporazioni e fondazioni riconosciute dallo Stato o a Comuni, è inviolabile. 2 Per scopi che siano nell’interesse del Cantone o di una regione del Paese e dietro piena indennità, la proprietà può essere oggetto di espropriazione o gravata con oneri. L’espropriazione è tuttavia ammissibile soltanto per quanto necessaria a conseguire lo scopo e soltanto laddove un’intesa amichevole non sia possibile o lo sia solo con spese sproporzionate.6 3 La legislazione disciplina i particolari.7 4 ... 8 6Accettato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1960, in vigore dal 24 apr. 1960. Garanzia dell’AF del 29 giu. 1960 (FF 1960 II 2244ediz. ted. 225 4 ediz. franc.). 7Accettato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1960, in vigore dal 24 apr. 1960. Garanzia dell’AF del 29 giu. 1960 (FF 1960 II 2244ediz. ted. 225 4 ediz. franc.). 8Abrogato dalla Landsgemeinde del 24 apr. 1960, con effetto dal 24 apr. 1960. Garanzia dell’AF del 29 giu. 1960 (FF 1960 II 2244ediz. ted. 225 4 ediz. franc.). |