Costituzione
del Cantone di Appenzello Interno

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


Open article in different language:  DE  |  FR
Art. 45

1 L’in­te­ra or­ga­niz­za­zio­ne del­la giu­sti­zia ci­vi­le, pe­na­le e am­mi­ni­stra­ti­va, non­ché la pro­ce­du­ra so­no per al­tro di­sci­pli­na­te dal­la le­gi­sla­zio­ne, nei li­mi­ti fis­sa­ti dal­la Co­sti­tu­zio­ne. La le­gi­sla­zio­ne può an­che sta­bi­li­re nor­me com­ple­ti­ve, sem­pre che non sia­no con­tra­rie al­la Co­sti­tu­zio­ne.

2 Il giu­di­zio del­le cau­se ci­vi­li e pe­na­li (con­trav­ven­zio­ni) può es­se­re af­fi­da­to dal­la le­gi­sla­zio­ne an­che ad au­to­ri­tà o ser­vi­zi non giu­di­zia­ri.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden