Costituzione
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Art. 45
1 L’intera organizzazione della giustizia civile, penale e amministrativa, nonché la procedura sono per altro disciplinate dalla legislazione, nei limiti fissati dalla Costituzione. La legislazione può anche stabilire norme completive, sempre che non siano contrarie alla Costituzione. 2 Il giudizio delle cause civili e penali (contravvenzioni) può essere affidato dalla legislazione anche ad autorità o servizi non giudiziari. |