Costituzione
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Art. 7ter15
1 Le libere decisioni del Gran Consiglio concernenti spese uniche di almeno 1 000 000 di franchi o prestazioni ricorrenti di almeno 250 000 franchi annui durante almeno quattro anni sottostanno a referendum obbligatorio.16 2 200 aventi diritto di voto residenti nel Cantone possono chiedere che la Landsgemeinde si pronunci su una libera decisione del Gran Consiglio che comporti a carico dello Stato, per lo stesso oggetto, una nuova spesa unica di almeno 500 000 franchi o una prestazione ricorrente di almeno 125 000 franchi annui durante almeno quattro anni. Le spese per la retribuzione del personale dello Stato non sottostanno a referendum facoltativo.17 3 Una decisione sottostante a referendum acquista piena efficacia se, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione ufficiale, una richiesta giuridicamente valida di sottoporla alla Landsgemeinde non sia stata presentata al Consiglio di Stato. 4 Le decisioni del Gran Consiglio in materia di spese non sottostanno a referendum quando la loro esecuzione non possa essere ritardata. Il Gran Consiglio decide l’urgenza a scrutinio segreto. La decisione richiede la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. 5 La procedura ulteriore concernente l’esercizio del referendum facoltativo è disciplinata mediante atto normativo del Gran Consiglio. 6 ...18 15Accettato dalla Landsgemeinde del 25 apr.1982, in vigore dal 25 apr.1982. Garanzia dell’AF del 16 dic. 1982 (FF 1982 III 1083art. 1 n. 3 721). 16 Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2014, in vigore dal 27 apr. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 7, 2014 7845). 17 Accettato dalla Landsgemeinde del 27 apr. 2014, in vigore dal 27 apr. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 7, 2014 7845). 18Abrogato dalla Landsgemeinde del 30 apr. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749art. 1 n. 5, I 1101). |