Costituzione
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Art. 107
1 Il Consiglio delle naturalizzazioni conferisce la cittadinanza del Comune politico. 2 Le persone cui è conferita la cittadinanza del Comune politico acquistano nel contempo la cittadinanza del Comune patriziale in cui risiedono. 3 Il Governo decide circa il conferimento della cittadinanza cantonale dopo che sia stata concessa la cittadinanza comunale. |