Costituzione
del Cantone dei Grigioni

1 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 64

Il Can­to­ne pro­muo­ve la col­la­bo­ra­zio­ne e l’ag­gre­ga­zio­ne fra co­mu­ni per ga­ran­ti­re l’as­sol­vi­men­to ap­pro­pria­to ed eco­no­mi­co dei lo­ro com­pi­ti.

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