§ 131 Richiesta di votazioni popolari facoltative
Per quanto concerne il diritto di chiedere votazioni popolari facoltative ai sensi del § 63 capoverso 1 della presente Costituzione, sino alla promulgazione delle pertinenti disposizioni di legge si applica quanto segue: - a.
- il termine di referendum è di 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale degli atti normativi o delle decisioni sottoposti a referendum facoltativo;
- b.
- l’adesione alla domanda di referendum si esprime con la firma individuale su apposite liste;
- c.
- ogni lista di firme deve indicare l’atto normativo o la decisione sottoposti a referendum, la data di adozione da parte del Gran Consiglio e il Comune politico del firmatario avente diritto di voto, nonché menzionare che chiunque altera il numero delle firme a sostegno della domanda di referendum si rende punibile (art. 282 CP84);
- d.
- l’avente diritto di voto deve apporre di proprio pugno e leggibilmente il proprio nome sulla lista e dare tutte le indicazioni che consentano di identificare la sua identità, quali prenomi, anno di nascita e indirizzo. Può firmare una sola volta la stessa domanda di referendum;
- e.
- le liste delle firme devono essere inviate tempestivamente, prima della scadenza del termine di referendum, alla cancelleria del Comune politico dove i firmatari hanno diritto di voto. Il segretario comunale attesta gratuitamente il diritto di voto dei firmatari aventi diritto di voto nel Comune, dopo di che, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti;
- f.
- l’attestazione del diritto di voto deve indicare in tutte lettere o in cifre il numero delle firme attestate, dev’essere datata, firmata di proprio pugno dal segretario comunale e munita del timbro dell’attestatore;
- g.
- l’attestazione è negata qualora e per quanto le condizioni di cui alle lettere c) e d) del presente paragrafo non siano adempiute. Il motivo del diniego va indicato sulla lista. Se l’avente diritto di voto ha firmato più volte, soltanto una firma è attestata;
- h.
- la domanda di referendum dev’essere depositata alla Cancelleria dello Stato entro il termine di referendum;
- i.
- la Cancelleria dello Stato può far rimediare ai difetti dell’attestazione prima e dopo la scadenza del termine di referendum, se la riuscita formale del referendum ne dipende;
- k.
- sono nulle le firme che figurano su liste che non soddisfanno alle esigenze menzionate o che sono state depositate dopo la scadenza del termine di referendum, nonché quelle di persone il cui diritto di voto non è stato attestato o riguardo alle quali l’attestazione risulta nulla o accordata a torto;
- 1.
- scaduto il termine di referendum, il Consiglio di Stato accerta se il referendum è formalmente riuscito e pubblica la relativa decisione nel Foglio ufficiale del Cantone di Argovia, indicando il numero delle firme valide e quello delle firme nulle.
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