Costituzione
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§ 47 Struttura dell’amministrazione
1 L’amministrazione comprende cinque dipartimenti e la Cancelleria dello Stato. 2 Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento. 3 Il cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria. Questa è a disposizione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. 4 La legge può affidare compiti speciali a istituti o enti di diritto pubblico indipendenti o a privati. |