Costituzione
della Repubblica e Cantone Ticino

del 14 dicembre 1997 (Stato 11 marzo 2020) 1

1 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 4

1 Il Can­to­ne ga­ran­ti­sce e at­tua la li­ber­tà e i di­rit­ti in­di­vi­dua­li e so­cia­li di chi vi­ve sul suo ter­ri­to­rio, pro­muo­ve la cul­tu­ra, la so­li­da­rie­tà e il be­nes­se­re eco­no­mi­co e sal­va­guar­da la pro­pria iden­ti­tà e i va­lo­ri am­bien­ta­li. Vi­gi­la che i trat­ta­ti in­ter­na­zio­na­li con­clu­si dal­la Con­fe­de­ra­zio­ne e le leg­gi stra­nie­re da que­sti even­tual­men­te ri­chia­ma­te sia­no ap­pli­ca­ti sen­za le­de­re i di­rit­ti in­di­vi­dua­li e so­cia­li di chi vi­ve sul suo ter­ri­to­rio e nel pie­no ri­spet­to del cri­te­rio di re­ci­pro­ci­tà fra Sta­ti.3

2 Gli in­te­res­si co­mu­ni so­no per­se­gui­ti con la par­te­ci­pa­zio­ne di tut­ti.

3 Il Can­to­ne pro­muo­ve le pa­ri op­por­tu­ni­tà per i cit­ta­di­ni.4

3 Ac­cet­ta­to nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 25 set. 2016, in vi­go­re dal 1° apr. 2018. Ga­ran­zia dell’AF del 5 dic. 2017 (FF 2018 35art. 2, 2017 4997).

4 Ac­cet­ta­to nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 5 giu. 2011, in vi­go­re dal 28 giu. 2011. Ga­ran­zia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 8, 2014 7845).

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