Costituzione
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Art. 4
1 Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali. Vigila che i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione e le leggi straniere da questi eventualmente richiamate siano applicati senza ledere i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio e nel pieno rispetto del criterio di reciprocità fra Stati.3 2 Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti. 3 Il Cantone promuove le pari opportunità per i cittadini.4 3 Accettato nella votazione popolare del 25 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2018. Garanzia dell’AF del 5 dic. 2017 (FF 2018 35art. 2, 2017 4997). 4 Accettato nella votazione popolare del 5 giu. 2011, in vigore dal 28 giu. 2011. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 8, 2014 7845). |