Costituzione
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Art. 103
1 Se, in seguito al voto del Popolo, la revisione dev’essere elaborata dal Gran Consiglio, essa è discussa nel corso di due sessioni ordinarie. 2 Se è elaborata da una Costituente, essa è oggetto di duplice lettura. 3 Le elezioni alla Costituente avvengono sulla stessa base di quelle al Gran Consiglio. Nessuna delle incompatibilità previste per quest’ultime è però loro applicabile. |