Costituzione
della Repubblica e Cantone di Neuchâtel

Traduzione 1

del 24 settembre 2000 (Stato 17 settembre 2018) 2

1 Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle mod. contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 17

1 Ognu­no ha il di­rit­to di for­mar­si una pro­pria opi­nio­ne, di espri­mer­la e di co­mu­ni­car­la li­be­ra­men­te, con la pa­ro­la, lo scrit­to, l’im­ma­gi­ne, il ge­sto o in qual­sia­si al­tro mo­do.

2 Ognu­no ha il di­rit­to di ri­ce­ve­re in­for­ma­zio­ni, di pro­cu­rar­se­le pres­so fon­ti ge­ne­ral­men­te ac­ces­si­bi­li e di dif­fon­der­le li­be­ra­men­te.

3 La cen­su­ra è vie­ta­ta.

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