Costituzione
della Repubblica e Cantone del Giura

Traduzione 1

del 20 marzo 1977 (Stato 12 giugno 2017) 2

1 Dal testo originale francese.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 117 Corpo elettorale

1 La so­vra­ni­tà co­mu­na­le ap­par­tie­ne al cor­po elet­to­ra­le.

2 Il cor­po elet­to­ra­le espri­me la sua vo­lon­tà nell’As­sem­blea co­mu­na­le o al­le ur­ne.

3 Le com­pe­ten­ze del cor­po elet­to­ra­le, l’or­ga­niz­za­zio­ne e il fun­zio­na­men­to dell’As­sem­blea co­mu­na­le, gli scru­ti­ni e il di­rit­to d’ini­zia­ti­va so­no di­sci­pli­na­ti dal­la leg­ge, che può rin­via­re al re­go­la­men­to co­mu­na­le.

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