Costituzione
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Art. 131 Autonomia
1 Le Chiese riconosciute si organizzano autonomamente. 2 Ogni Chiesa riconosciuta si dà uno Statuto ecclesiastico, che dev’essere adottato dai suoi membri ed essere approvato dal Governo. 3 Il Governo approva lo Statuto ecclesiastico se è stato adottato secondo i principi democratici ed è conforme alla Costituzione e alla legge. |