Costituzione
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Art. 35 Ripartizione dei compiti
1 La scuola materna e la scuola dell’obbligo incombono allo Stato e ai Comuni. 2 I licei, le scuole professionali, le scuole di arti e mestieri e le scuole di commercio sono di competenza dello Stato. 3 In certi casi, la formazione professionale può essere affidata a istituzioni private. 4 Lo Stato assume la formazione iniziale e permanente del corpo insegnante. |